§ 2.9.3 - Legge Regionale 13 giugno 1973, n. 12.
Proroga delle norme di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, a favore dei lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:13/06/1973
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, concernenti l'integrazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, sono prorogate a [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 80.000.000, si provvederà utilizzando, per L. 16.000.000, i fondi del capitolo 66 - parte uscite - del bilancio della [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.9.3 - Legge Regionale 13 giugno 1973, n. 12. [1]

Proroga delle norme di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, a favore dei lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento FIAT nel Molise nell'anno 1973.

(B.U. n. 17 del 27 giugno 1973).

 

Art. 1.

     Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, concernenti l'integrazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, sono prorogate a favore dei lavoratori disoccupati che frequentano nel 1973 i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento FIAT nel Molise.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 80.000.000, si provvederà utilizzando, per L. 16.000.000, i fondi del capitolo 66 - parte uscite - del bilancio della Regione per l'anno 1972, "Contributi a corsi di perfezionamento per la qualificazione del personale nel campo dei servizi sociali-legge regionale n. 4 del 16 febbraio 1972", e, per la differenza di lire L. 64.000.000, i fondi del capitolo 62 bis - parte uscite - del bilancio della Regione per l'anno 1973, "Attività di formazione e addestramento professionale e contributi a favore dei lavoratori che frequentano i corsi speciali FIAT".

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.