Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale |
Data: | 13/06/1973 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, concernenti l'integrazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, sono prorogate a [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 80.000.000, si provvederà utilizzando, per L. 16.000.000, i fondi del capitolo 66 - parte uscite - del bilancio della [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 2.9.3 - Legge Regionale 13 giugno 1973, n. 12. [1]
Proroga delle norme di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, a favore dei lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento FIAT nel Molise nell'anno 1973.
(B.U. n. 17 del 27 giugno 1973).
Le disposizioni di cui alla
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 80.000.000, si provvederà utilizzando, per L. 16.000.000, i fondi del capitolo 66 - parte uscite - del bilancio della Regione per l'anno 1972, "Contributi a corsi di perfezionamento per la qualificazione del personale nel campo dei servizi sociali-
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della