§ 2.8.7 - Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12, "Ulteriori provvidenze a favore dell'artigianato" e 7 gennaio 1985, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 artigianato
Data:25/10/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Con la presente legge di modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennaio 1985, n. 2 la Regione si propone l'adeguamento della propria normativa in materia di [...]
Art. 2.      1.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      1. I conferimenti di cui all'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, potranno essere destinati anche all'abbattimento del tasso di interesse previsto per gli interventi finanziari [...]
Art. 9.      1. Le intensità degli aiuti concessi ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennaio 1985, n. 2 non potranno essere superiori al limite stabilito dalla Commissione della [...]
Art. 10.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'imputazione ai capitoli n. 12232, n. 12234 e n. 50710 dello stato di previsione di spesa di esercizio 1996 o [...]
Art. 11.      1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


§ 2.8.7 - Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 33. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12, "Ulteriori provvidenze a favore dell'artigianato" e 7 gennaio 1985, n. 2, "Modifiche alla legge regionale n. 20 giugno 1981, n. 12, e ulteriori provvidenze a favore dell'artigianato". [2]

(B.U. n. 21 del 31 ottobre 1996).

 

Art. 1.

     1. Con la presente legge di modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennaio 1985, n. 2 la Regione si propone l'adeguamento della propria normativa in materia di provvidenze a favore dell'artigianato al mutato contesto economico e finanziario in cui si trovano ad operare le imprese artigiane, anche perché trovino piena ed immediata operatività le misure 2.2.1, 2.2.2, e 2.2.3 del POP Molise 1994- 1999, approvato con decisioni n. C 94376 del 20 dicembre 1994 e n. SG [96] D/7838 del 6 settembre 1996 dalla Commissione Europea.

 

     Art. 2.

     1. [3]

     2. [4]

     3. [5]

     4. La Giunta Regionale invia, semestralmente, dettagliata relazione inerente i provvedimenti adottati.

 

     Art. 3. [6]

 

     Art. 4. [7]

 

     Art. 5. [8]

 

     Art. 6. [9]

 

     Art. 7. [1]0

 

     Art. 8.

     1. I conferimenti di cui all'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, potranno essere destinati anche all'abbattimento del tasso di interesse previsto per gli interventi finanziari dell'Artigiancassa S.p.A.

     2. L'abbattimento del tasso è fissato nella misura del 40% del tasso praticato dall'Artigiancassa S.p.A. a carico delle imprese artigiane. Tale misura potrà essere modificata con provvedimento della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Artigianato.

     3. I rapporti tra la Regione Molise e l'Artigiancassa S.p.A. derivanti dall'attuazione della presente legge saranno regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 9.

     1. Le intensità degli aiuti concessi ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennaio 1985, n. 2 non potranno essere superiori al limite stabilito dalla Commissione della Comunità Europea in termini di E.S.N.

 

     Art. 10.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'imputazione ai capitoli n. 12232, n. 12234 e n. 50710 dello stato di previsione di spesa di esercizio 1996 o corrispondenti Capitoli per gli anni successivi.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] La presente legge è stata pubblicata con la seguente avvertenza: In sede di apposizione del visto alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 33, il Commissario di Governo ha riportato quanto segue: "Visto: fermo restando l'obbligo da parte della Regione Molise di adeguarsi ad eventuali rilievi dell'Unione Europea".

[3] Modifica l'art. 6 e l'art. 27 della L.R. 20 giugno 1981, n. 12.

[4] Modifica il comma 2, art. 13 della L.R. 20 giugno 1981, n. 12.

[5] Modifica il comma 3, art. 18 della L.R. 20 giugno 1981, n. 12.

[6] Modifica l'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2.

[7] Modifica le lettere a) e b), art. 3 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2.

[8] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2.

[9] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2.

[1]10 Sostituisce l'art. 8 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2.