§ 2.8.6 - Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 19.
Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 artigianato
Data:03/11/1994
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Il 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 è interpretato nel senso che sono considerati validi, ai fini della concessione del contributo in conto capitale, anche gli [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.8.6 - Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 19. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12.

(B.U. n. 23 del 16 novembre 1994).

 

Art. 1.

     1. Il 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 è interpretato nel senso che sono considerati validi, ai fini della concessione del contributo in conto capitale, anche gli investimenti realizzati dalle imprese artigiane in data antecedente alla presentazione della domanda, comprese le pratiche pregresse.

     2. Il periodo utile per l'ammissibilità della spesa sarà fissato dai criteri annuali di cui all'art. 2 della predetta legge regionale.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.