Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.7 commercio, fiere e mercati |
Data: | 26/04/2000 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Tipologia ed articolazione degli interventi. |
Art. 3. Destinatari del contributo. |
Art. 4. Priorità. |
Art. 5. Tipologia di intervento. |
Art. 6. Articolazione degli interventi. |
Art. 7. Beneficiari del contributo. |
Art. 8. Interventi per agevolare l'accesso al credito. |
Art. 9. Modalità di erogazione e revoca dei contributi. |
Art. 10. Ripartizione delle risorse finanziarie. |
Art. 11. Norma Finanziaria. |
§ 2.7.12 - Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 33.
Interventi finanziari per il commercio.
(B.U. n. 9 del 29 aprile 2000).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi tesi a valorizzare l'offerta commerciale, riqualificando le attività nei centri urbani e rurali, con particolare riguardo ai centri storici, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali, e promuovendo lo sviluppo delle cooperative di garanzia o consorzi fidi tra operatori commerciali.
CAPO I
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI
Art. 2. Tipologia ed articolazione degli interventi.
1. Per la valorizzazione dei centri storici, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione concede contributi in conto capitale ed in conto interessi finalizzati alla qualificazione, promozione e sviluppo degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci, per la loro costruzione, all'acquisto, alla ristrutturazione, all'ampliamento nonché per l'acquisto delle attrezzature, fisse e mobili, e degli arredi.
3. Il contributo in conto capitale non può superare il 50% della spesa ammessa al finanziamento, con il limite massimo di spesa ammissibile di Lire 200.000.000.
4. Il contributo in conto interessi è pari al 50% della spesa per interessi sul finanziamento concesso da istituto di credito per le medesime finalità del contributo in conto capitale previsto dal precedente comma 3, ed è accordabile sulla differenza tra la spesa ammessa a finanziamento e l'ammontare del contributo in conto capitale.
5. Per i fini di cui al comma 4, il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale stipula apposita convenzione con gli istituti di credito operanti sul territorio regionale.
6. In ogni caso i contributi previsti al comma 3 ed al comma 4 sono concessi conformemente ai limiti e alle condizioni del regime denominato "de minimis" come definito dalla normativa comunitaria.
Art. 3. Destinatari del contributo.
1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dall'art. 2 le piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande, operanti nei centri storici nonché gli esercizi commerciali di cui all'art. 9 della
Art. 4. Priorità.
1. I contributi di cui al presente capo, sono concessi, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, secondo il seguente ordine di priorità:
a) esercizi commerciali ubicati nei centri storici, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, che siano attivi nel centro storico da più di un anno alla data di presentazione della domanda;
b) nuovi esercizi commerciali o esercizi commerciali trasferiti da altre zone dello stesso Comune al centro storico;
c) esercizi commerciali previsti dall'art, 9 della
d) esercizi commerciali i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
CAPO II
INTERVENTI PER LE AREE URBANE E
RURALI NON RICOMPRESE NEL CAPO I
Art. 5. Tipologia di intervento.
1. Nelle aree diverse dai centri storici e per i beneficiari di cui all'art. 7, la Regione concede contributi per interventi tesi a promuovere la costituzione delle piccole imprese, lo sviluppo del commercio al dettaglio e dei suoi soggetti distributivi nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Art. 6. Articolazione degli interventi.
1. I contributi sono concessi per interventi, relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività commerciali o al deposito delle merci, che hanno come oggetto, congiuntamente o alternativamente, la loro costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, l'ampliamento nonché l'acquisto delle attrezzature, fisse e mobili, e degli arredi.
2. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 sono concessi esclusivamente contributi in conto interessi in misura pari al 70% della spesa per interessi sul finanziamento.
3. Ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 sono concessi contributi sia in conto capitale che in conto interessi. Il contributo in conto capitale non può essere superiore al 30% della spesa ammessa a finanziamento. Il contributo in conto interessi è pari al 50% della spesa per interessi sul finanziamento concesso da istituto di credito per le medesime finalità del contributo in conto capitale ed è accordabile sulla differenza tra la spesa ammessa a finanziamento e l'ammontare del contributo in conto capitale.
4. I soggetti che non si avvalgono dei benefici di cui ai commi 2 e 3 possono accedere alla locazione finanziaria agevolata e ai finanziamenti a tasso agevolato effettuati tramite la "FINMOLISE - S.p.A." con la quale la Regione stipula apposita convenzione.
5. In ogni caso la spesa ammissibile non è superiore a Lire 200.000.000.
6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi conformemente ai limiti ed alle condizioni del regime denominato "de minimis", come definito dalla normativa comunitaria.
Art. 7. Beneficiari del contributo.
1. Possono usufruire dei contributi:
a) le piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma associativa o societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
c) i soggetti che costituiscono nuovi esercizi di vicinato e della somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'ammissione al contributo avviene nel rispetto del seguente ordine di priorità:
a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1;
b) i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;
c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1;
d) i titolari di impresa che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.
CAPO III
INTERVENTI A FAVORE, DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA
O CONSORZI FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI
E FACILITAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 8. Interventi per agevolare l'accesso al credito.
1. La Regione Molise, per il tramite della "FINMOLISE - S.p.A.", concede:
a) alle cooperative di garanzia o ai consorzi fidi con sede ed operatività nel Molise, costituiti tra le imprese commerciali esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, contributi finalizzati ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia o dei fondi rischi;
b) alle imprese commerciali esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa e ambulante, contributi in conto interessi su finanziamenti a breve, medio e lungo termine concessi da aziende di credito o istituti finanziari.
2. Un'apposita convenzione, da approvarsi dalla Giunta regionale, disciplinerà i rapporti tra la Regione Molise e la "FINMOLISE - S.p.A.".
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINANZIARIE
Art. 9. Modalità di erogazione e revoca dei contributi.
1. In relazione a ciascuna delle tipologie di interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale adotta, sentito il parere della competente commissione consiliare, appositi provvedimenti con i quali stabilisce ulteriori criteri per la concessione dei contributi nonché le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei benefici.
2. Il parere di cui al precedente comma viene rilasciato entro 45 giorni dalla comunicazione del progetto di provvedimento alla commissione consiliare competente. Decorso tale termine la Giunta regionale procede prescindendo dal parere. Il termine può essere interrotto per una sola volta ove la commissione consiliare richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, La Giunta regionale procede comunque all'adozione del provvedimento decorsi 45 giorni dalla comunicazione alla Commissione consiliare dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.
3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le stesse finalità.
4. Sono ammissibili a contributo le iniziative di investimento attuate non oltre 24 mesi prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze.
5. La giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso di mancato rispetto, da parte dei destinatari, delle norme della presente legge e delle disposizioni contenute nei provvedimenti giuntali di cui al comma 1. La revoca comporta la restituzione del contributo erogato, oltre agli interessi per legge.
Art. 10. Ripartizione delle risorse finanziarie.
1. La Regione ripartisce le risorse disponibili nel seguente modo:
a) il 45 per cento a favore delle piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 2;
b) il 10 per cento in favore delle piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2;
c) il 10 per cento a favore delle piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dei loro soggetti distributivi, per la realizzazione degli interventi finanziati in conto interessi di cui al comma 2 e 3 dell'art. 6;
d) il 25 per cento a favore delle piccole imprese al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la realizzazione degli interventi finanziati in conto capitale di cui al comma 3 dell'articolo 6;
e) il 10% a favore degli interventi gestiti dalla "FINMOLISE - S.p.A." ai sensi dell'art. 8.
2. Le risorse disponibili possono essere rimodulate sulla base delle domande pervenute.
Art. 11. Norma Finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con la legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 o con successiva legge di variazione.
2. Relativamente agli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.