§ 2.7.7 - Legge Regionale 27 gennaio 1995, n. 4.
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di distribuzione automatica di carburanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 commercio, fiere e mercati
Data:27/01/1995
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Contenuto della legge e controlli.
Art. 2.  Definizione del termine carburanti.
Art. 3.  Importanza delle strade, centro abitato, perimetrazione urbana e percorso veicolare.
Art. 4.  Impianti di pubblica utilità.
Art. 5.  Nuove concessioni.
Art. 5 bis.  Deroghe.
Art. 6.  Rinnovi.
Art. 7.  Esercizio provvisorio.
Art. 8.  Criteri per la valutazione della capacità tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria.
Art. 9.  Potenziamenti.
Art. 10.  Modifiche.
Art. 11.  Impianti di G.P.L.
Art. 12.  Impianto di metano.
Art. 13.  Procedura per il rilascio delle concessioni per gli impianti di distribuzione di G.P.L. e di metano.
Art. 14.  Trasferimento della titolarità.
Art. 15.  Sospensione dell'attività - decadenza - revoca.
Art. 16.  Impianti ad uso privato.
Art. 17.  Prelievo carburanti in recipienti.
Art. 18.  Competenze - pareri.
Art. 19.  Ultimazione lavori - collaudi.
Art. 20.  Commissione di collaudo.
Art. 21.  Commissione regionale consultiva.
Art. 22.  Norme transitorie e finali.
Art. 23.  Rinvio.
Art. 24.  Abrogazione.
Art. 25.  Dichiarazione di urgenza - pubblicazione.


§ 2.7.7 - Legge Regionale 27 gennaio 1995, n. 4.

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di distribuzione automatica di carburanti.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1995).

 

Art. 1. Contenuto della legge e controlli.

     1. L'esercizio delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione della regione, esclusi gli impianti autostradali è assoggettato alle norme della presente legge.

     2. I controlli sull'osservanza delle norme amministrative contenute nella presente legge, oltre che dagli organi già competenti, sono effettuati anche da dipendenti dell'Assessorato regionale al commercio appositamente autorizzati, ai quali deve essere consentito l'accesso agli impianti da parte della ditta concessionaria.

 

     Art. 2. Definizione del termine carburanti.

     1. Il termine "carburanti" nella presente legge comprende le benzine (priva di piombo, super e normale), le miscele di benzine ed olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione ed il metano per autotrazione.

 

     Art. 3. Importanza delle strade, centro abitato, perimetrazione urbana e percorso veicolare.

     1. Ai fini della presente legge l'importanza delle strade è, nell'ordine la seguente

     - strade di larghezza superiore a m. 8.00;

     - strade di larghezza compresa tra m. 6.00 e m. 8.00;

     - strade di larghezza inferiore a m. 6.00.

     2. Le suddette misure dovranno rappresentare la media della larghezza del manto di asfalto del tratto di strada che precede e segue l'impianto, escluso eventuali slarghi per la sosta dei veicoli.

     3. Il tratto di strada da prendere in considerazione per le misurazioni di cui al comma precedente dovrà avere una lunghezza complessiva di 10 chilometri e, ove possibile, dovrà avere l'impianto al proprio centro. Nel caso di strade di lunghezza inferiore a 1O Km. sarà presa in considerazione l'intera strada.

     4. Le espressioni "centro abitato" e "perimetrazione urbana" sono usate con lo stesso significato nella presente legge ed indicano la zona delimitata dal Comune ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     5. Per quei Comuni che non hanno provveduto a delimitare il centro abitato, si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo citato al comma precedente.

     6. La dicitura "percorso veicolare" indica, nella presente legge, una strada asfaltata, a doppio senso di circolazione, di larghezza non inferiore a ml. 5 e sulla quale consentito il transito a tutti i veicoli indicati agli artt. 52, 53 e 54 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada). [1]

 

     Art. 4. Impianti di pubblica utilità.

     1. Un impianto di distribuzione automatica di carburanti è considerato di interesse pubblico se dista più di 15 chilometri, misurati lungo il percorso veicolare più breve, da altri punti vendita e trattasi di unico punto vendita nel comune.

 

     Art. 5. Nuove concessioni.

     1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti, esclusi gli impianti di solo G.P.L. e/o di metano per i quali valgono le disposizioni contenute nei successivi artt. 11, 12 e 13 della presente legge, possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla concessione di due impianti situati nel territorio provinciale, installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti nei dodici mesi antecedenti la data della domanda, oppure impianti non in esercizio per i quali la sospensione dell'attività sia stata regolarmente autorizzata), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento da completare prima della messa in funzione del nuovo impianto. [2]

     2. Non possono essere utilizzate, ai fini del precedente comma, le concessioni relative agli impianti di pubblica utilità definiti al precedente art. 4.

     3. La domanda intesa ad ottenere la concessione cui al precedente comma 1 deve essere presentata in quattro copie alla Regione Molise - Assessorato al Commercio, e deve indicare:

     - le generalità ed il domicilio del richiedente;

     - gli estremi delle concessioni alle quali il richiedente intende rinunciare ai sensi del precedente comma;

     - la località in cui il richiedente intende installare l'impianto, con l'indicazione del tipo di strada prospiciente l'impianto e della distanza chilometrica;

     - i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione;

     - il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;

     - il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando relativi estremi di approvazione del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio di Verifica Metrica;

     - la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;

     - le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante in confezioni sigillate che il richiedente intende detenere presso l'impianto.

     4. Alla domanda devono essere uniti:

     - la planimetria della zona in scala adeguata, con l'indicazione del punto prescelto per l'ubicazione dell'impianto e della posizione degli altri impianti esistenti nel raggio di almeno 15 Km.;

     - elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell'impianto e delle attrezzature.

     5. I nuovi impianti di distribuzione automatica di carburanti ubicati all'esterno della perimetrazione urbana devono avere un piazzale di almeno 2.000 mq. e devono essere ad una distanza, misurata lungo il percorso veicolare più breve, di almeno 10 Km. da altri impianti preesistenti situati all'esterno del centro abitato, sullo stesso lato della strada di 5 Km. da quelli situati sul lato opposto e un chilometro da quelli situati all'interno della perimetrazione urbana. [3]

     6. All'interno della perimetrazione urbana, i nuovi impianti devono avere un piazzale di almeno 200 mq. e possono essere installati solo su aree ritenute idonee dal Comune, osservando una distanza minima di almeno 100 m. da altro impianto esistente.

     7. Le domande incomplete della documentazione indicata nel presente articolo devono essere completate entro 60 giorni dalla data della richiesta da parte del competente Ufficio della Regione.

     8. Nel caso di più domande per la installazione di nuovi impianti su posizioni tra loro incompatibili ai sensi della presente legge, presentate nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della prima istanza, sarà data priorità alla richiesta relativa all'impianto con un maggior numero di prodotti petroliferi e in caso di parità sarà preferita l'istanza relativa all'impianto che ha il piazzale più grande. In caso di ulteriore parità sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domanda.

     9. Le domande che non vengono completate nel termine stabilito al precedente comma 7 non saranno prese in considerazione ai fini del precedente comma 8.

     10. In deroga a quanto stabilito al primo comma del presente articolo, può essere rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale una sola concessione per impianto ad uso pubblico di distribuzione automatica di carburanti per l'esclusivo rifornimento di natanti. [4]

     11. Per il rilascio della concessione suddetta non si terrà conto delle distanze minime da altri impianti e della superficie minima del piazzale indicate ai precedenti commi 5 e 6; l'impianto, tuttavia, dovrà essere realizzato in un punto in cui risulti possibile l'attracco ed agevole il rifornimento delle imbarcazioni. [5]

     12. Ai fini della presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione indicata al precedente comma 10 e della valutazione delle stesse, valgono le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. [6]

     13. Nel provvedimento con il quale viene rilasciata la concessione indicata al precedente comma 10 devono essere esplicitamente indicate la destinazione dell'impianto all'esclusivo rifornimento dei natanti nonchè l'espresso divieto di rifornire mezzi che possono circolare su strada. [7]

     14. Nel caso in cui l'impianto per il rifornimento dei natanti debba essere realizzato su suolo demaniale, la concessione regionale per l'installazione e l'esercizio dello stesso è subordinata al preventivo rilascio della concessione del suolo da parte del Ministero della Marina Mercantile, o di un suo eventuale organo periferico. [8]

     15. La concessione per l'impianto per il rifornimento di natanti di cui ai precedenti commi, non può essere utilizzata per il potenziamento di un altro impianto o per la richiesta di una nuova concessione. [9]

 

     Art. 5 bis. Deroghe.

     1. Nelle fattispecie sotto riportate possono essere disposti, su richiesta del Comune o di altri Enti pubblici, gli spostamenti degli impianti in deroga a quanto stabilito al comma 1 del precedente articolo 5, fermo restando il rispetto di quanto stabilito ai successivi commi dello stesso articolo:

     a) che l'impianto non sia munito di piazzale idoneo, ai sensi dei commi 5 e 6 del precedente articolo 5, e costituisca intralcio per la circolazione dei veicoli;

     b) che le attrezzature dell'impianto ostacolino la visuale di beni di particolare interesse storico - culturale o ambientale;

     c) che l'impianto costituisca pericolo per la pubblica incolumità dimostrata dalla certificazione degli organi di pubblica sicurezza e dalla relativa ordinanza sindacale;

     d) che sia di intralcio alla realizzazione di opere pubbliche già programmata dal Comune o da altro Ente pubblico o sia in contrasto con lo strumento urbanistico.

     2. Lo spostamento dell'impianto deve avvenire entro due anni dalla data di notifica dell'obbligo del trasferimento, trascorso il quale la concessione si intenderà decaduta.

     3. In attuazione dei commi precedenti i Comuni devono indicare il nuovo sito sul quale l'impianto dovrà essere allocato, ricorrendo eventualmente anche alle procedure espropriative, previa dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

     4. Gli spostamenti di cui ai precedenti commi devono avvenire nell'ambito dello stesso Comune e la nuova posizione, se esterna al centro abitato, deve rispettare le distanze previste dalla legge regionale n. 4 del 27 gennaio 1995, articolo 5, comma 5. [10]

 

     Art. 6. Rinnovi.

     1. Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, la data di scadenza viene desunta da quella del decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata.

     2. La domanda per ottenere il rinnovo della concessione o il rinnovo e la conversione dell'autorizzazione in concessione devono essere presentate alla Regione Molise - Assessorato al Commercio almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di cui si chiede il rinnovo e non prima di 18 mesi da tale scadenza.

     3. Alla domanda di rinnovo della concessione dovrà essere allegata la licenza U.T.I.F. dalla quale risulti che l'impianto è stato gestito per almeno tre anni direttamente dal concessionario, oppure la documentazione atta a dimostrare la capacità tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria del concessionario [11].

     4. Alla domanda dovrà essere allegata, inoltre, una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti la conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra alle norme C.E.I. e la tenuta a pressione dei serbatoi.

     5. Non sono rinnovabili le concessioni intestate a soggetti privi della sperimentata, ovvero comprovabile, capacità tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria necessaria a garantire la continuità e regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti, a meno che il concessionario non dimostri di aver condotto direttamente l'impianto nei tre anni precedenti la scadenza della concessione.

     6. I requisiti relativi alla capacità tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria di cui al precedente comma saranno valutati secondo i criteri indicati al successivo articolo 8.

     7. Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo è sempre preceduto dall'accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto risultante da verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo articolo 20.

     8. [12]

     9. Nel caso in cui siano necessarie opere di adeguamento dell'impianto alle vigenti norme di sicurezza, il provvedimento di rinnovo deve contenere l'obbligo da parte dalla ditta di effettuare tali opere ed il termine, non superiore ad un anno, entro il quale i lavori devono essere ultimati, pena la decadenza della concessione.

     10. I lavori di cui al comma precedente devono essere collaudati dalla commissione di cui al successivo art. 20.

     11. I titolari di autorizzazioni o concessioni per impianti di distribuzione automatica di carburanti che entro i termini previsti dal secondo comma del presente articolo non presentano la domanda per la nuova concessione o che, avendola presentata, non la ottengano, possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza della concessione ovvero fino alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria di cui al successivo art. 7.

     12. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.

     13. I provvedimenti di rinnovo della concessione sono rilasciati dal Presidente della Giunta Regionale previa acquisizione dei pareri del Comune, del Comando Provinciale dei VV.FF. e dell'Ufficio Tecnico di Finanze (U.T.F.) competente e dell'ente proprietario della strada.

 

     Art. 7. Esercizio provvisorio.

     1. Nel caso in cui, per cause non imputabili alla Ditta, non dovesse essere possibile l'emissione del provvedimento di rinnovo entro il termine di scadenza della concessione previo accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto da parte della commissione di cui al successivo articolo 20, può essere autorizzato, dal Presidente della Giunta Regionale, l'esercizio provvisorio dell'impianto.

     2. L'esercizio provvisorio ha la durata massima di tre anni e può essere rinnovato solo se persistono le cause non imputabili alla ditta.

 

     Art. 8. Criteri per la valutazione della capacità tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria.

     1. Hanno la capacità tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria necessaria a garantire la continuità e regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti:

     a) i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli oli minerali per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonchè per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva superiore a 500 mc.;

     b) i soggetti che:

     - abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Nel caso di società o ente, detto requisito dell'età è riferito al rappresentante legale;

     - siano cittadini italiani o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunità economica europea oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persone fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiani all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;

     - non si trovino in una delle condizioni indicate all'articolo 7 del D.P.R. 17 ottobre 1971 n. 1269;

     - abbiano operato da almeno tre anni nel settore della distribuzione dei carburanti;

     - abbiano la disponibilità di mezzi finanziari adeguati all'importanza dell'impianto: oppure che siano proprietari delle attrezzature fisse e mobili di almeno tre impianti;

     - abbiano la possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;

     - in caso di subentro a causa di decesso la concessione può essere rilasciata a soggetti di cui sia accertata la continuità dell'esercizio di attività di distribuzione di carburanti.

 

     Art. 9. Potenziamenti.

     1. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente e la installazione di apparecchiature self - service prepagamento possono essere autorizzate previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi), oppure impianti non in esercizio per i quali la sospensione dell'attività sia stata regolarmente autorizzata e previo impegno al suo smantellamento da completarsi prima della messa in funzione delle attrezzature oggetto del potenziamento. Per il potenziamento degli impianti con il G.P.L. valgono le disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti del successivo articolo 11. Il potenziamento di un impianto esistente richiede sempre la rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante, sia che il potenziamento avvenga con l'aggiunta di un solo prodotto che di più prodotti, ivi compreso il self - service prepagamento. Nel caso di domande non contestuali ogni richiesta deve essere accompagnata dalla rinuncia ad un impianto esistente [13].

     2. Non possono essere utilizzate, ai fini del precedente comma, le concessioni relative agli impianti di pubblica utilità di cui al precedente art. 4.

     3. Le limitazioni di cui al precedente primo comma non valgono per la benzina priva di piombo, la cui erogazione deve essere sempre autorizzata e per il metano ancorché la erogazione sia effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal punto di vista della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento che potrà essere rilasciato nei limiti e con le modalità stabilite ai successivi artt. 12 e 13.

 

     Art. 10. Modifiche.

     1. L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti già autorizzati deve ritenersi assentita qualora l'autorità concedente non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del concessionario.

     2. La richiesta per la installazione di distributori di cui al precedente comma dove essere corredata dei pareri del Comando Provinciale dei VV.FF. competente per territorio e dell'Ente proprietario della strada.

     3. Non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere preventivamente comunicate all'Ente concedente e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, le seguenti modifiche ad impianti esistenti:

     a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a multipla erogazione dello stesso prodotto o di prodotti diversi, purchè già autorizzati;

     b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;

     c) cambio di destinazione dei serbatoi;

     d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

     e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

     f) installazione di dispositivi self - service post - pagamento;

     g) installazione di apparecchiature self - service pre-pagamento negli impianti già autorizzati anche nel caso in cui tali dispositivi vengono installati, in aggiunta a quelli esistenti, per prodotti diversi da quelli già autorizzati;

     h) modifica della rete di collegamento dei serbatoi agli erogatori [14];

     i) sostituzione dei serbatoi, delle colonnine erogatrici delle apparecchiature self-service pre-pagamento [15];

     l) collegamento di erogatori esistenti alle apparecchiature self- service pre-pagamento già installate per altri erogatori [16].

     4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti in confezioni varie, degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico non costituisce nè potenziamento, nè modifica, ma sottosta al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi all'Amministrazione concedente.

     5. Gli impianti indicati all'ottavo comma dell'art. 6 non possono essere potenziati, ai sensi del precedente primo comma, nè possono essere apportate ad essi le modifiche indicate al commi 1 e 3, lettere a), d), e g) del presente articolo.

     6. Le variazioni di cui ai precedenti comma 1 e comma 3, lettere d) e g), devono essere realizzate in conformità di un progetto preventivamente approvato dal Comando Provinciale dei VV.FF. competente per territorio.

     7. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale si prenderà atto delle modifiche realizzate ai sensi del precedente comma 3 e dell'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti. Non dovranno essere menzionati negli atti autorizzativi e di presa d'atto la detenzione degli oli esausti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

 

     Art. 11. Impianti di G.P.L.

     1. Possono essere rilasciate nuove concessioni per impianti stradali di solo G.P.L., e autorizzazioni per il potenziamento con G.P.L. di impianti esistenti [17].

     2. [Può essere rilasciata una sola concessione o autorizzazione per il potenziamento con G.P.L. per ciascuna area di utenza indicata nell'allegato A che non risulta già servita da altro impianto munito di erogatore/i di G.P.L.] [18].

     3. Gli impianti di distribuzione di solo G.P.L. devono essere realizzati all'esterno della perimetrazione urbana.

     4. Il potenziamento degli impianti con il G.P.L. può essere autorizzato solo se l'impianto è situato fuori dalla perimetrazione urbana.

     5. Le attrezzature per l'erogazione del G.P.L. devono essere poste ad una distanza dai confini, escluso quello con la strada di accesso all'impianto, non inferiore a ml. 25.00 [19].

     6. La distanza tra due impianti autorizzati alla erogazione del G.P.L. misurata lungo il percorso veicolare più breve, non potrà essere inferiore a 4 Km [20].

     7. [Il trasferimento degli impianti di solo G.P.L. è consentito solo se avviene all'interno della stessa area di utenza di cui all'allegato A e nel rispetto della distanza di cui al comma precedente e sempre che la nuova posizione prescelta non ricada su una strada di minore importanza] [21].

     8 Le concessioni per gli impianti di solo G.P.L. rilasciate ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate per la richiesta di nuove concessioni nè per il potenziamento di altri impianti.

     9. Gli impianti di solo G.P.L. non possono essere potenziati mediante l'aggiunta di altri prodotti.

 

     Art. 12. Impianto di metano.

     1. Possono essere rilasciate nuove concessioni per impianti stradali di metano, o per il potenziamento con il metano degli impianti esistenti [22].

     2. [Può essere rilasciata una sola concessione per ciascuna area di utenza indicata nell'allegato B che non risulta già servita da altro impianto munito di erogatore/i di metano] [23].

     3. Gli impianti di distribuzione di metano devono essere realizzati all'esterno del centro abitato e le attrezzature devono essere poste ad una distanza dai confini, escluso quello con la strada di accesso all'impianto, non inferiore a ml. 25.00 [24].

     4. La distanza tra due impianti di distribuzione di metano misurata lungo il percorso veicolare più breve, non potrà essere inferiore ai 4 Km [25].

     5. [Il trasferimento degli impianti di metano è consentito solo se avviene all'interno della stessa area di utenza di cui all'allegato B e nel rispetto della distanza di cui al comma precedente, e sempre che la nuova posizione prescelta non ricada su una strada di minore importanza] [26].

     6. Le concessioni per impianti di solo metano rilasciate ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate per la richiesta di nuove concessioni nè per il potenziamento di altri impianti.

     7. Gli impianti di solo metano non possono essere potenziati mediante l'aggiunta di altri prodotti.

 

     Art. 13. Procedura per il rilascio delle concessioni per gli impianti di distribuzione di G.P.L. e di metano.

     1. La domanda intesa ad ottenere la concessione per impianti di G.P.L. o di metano o l'autorizzazione per il potenziamento degli impianti esistenti con il G.P.L. o il metano deve essere presentata in quattro copie alla Regione Molise - Assessorato al Commercio, entro il termine di sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge e deve indicare:

     - le generalità ed il domicilio del richiedente;

     - documentazione necessaria per l'accertamento della capacità tecnica

- organizzativa ed economico - finanziaria del richiedente di cui all'art.

8 della presente legge;

     - la località in cui il richiedente intende installare l'impianto, con l'indicazione del tipo di strada prospiciente l'impianto e della chilometrica progressiva;

     - il numero degli erogatori che si intendono installare nell'impianto;

     - il tipo degli erogatori da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio di Verifica Metrica;

     - la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli erogatori.

     2. Alla domanda devono essere uniti:

     - la planimetria della zona in scala adeguata, con l'indicazione del punto prescelto per l'ubicazione dell'impianto, della posizione degli altri impianti di G.P.L. o di Metano esistenti nel raggio di almeno 20 Km. e della distanza dalla posizione di più probabile localizzazione indicata negli allegati A e B;

     - elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell'impianto e delle attrezzature.

     3. La concessione per gli impianti di distribuzione di solo G.P.L. e di solo Metano può essere assentita solo a coloro che abbiano la capacità tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria di cui al precedente articolo 8.

     4. il Settore regionale competente, entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande indicato al primo comma del presente articolo, procede ad un esame preliminare delle domande pervenute, respingendo quelle che risultano prive delle indicazioni relative alle generalità ed al domicilio del richiedente e/o alla ubicazione dell'impianto [27].

     5. I richiedenti che non hanno fornito tutte le indicazioni relative alla costituzione dell'impianto e/o che non abbiano prodotto tutta la documentazione prevista dal presente articolo, vengono invitati a completare la documentazione stessa entro il termine perentorio di sessanta giorni.

     6. Le istanze che non sono state completate nel modo e nel termine di cui al comma precedente sono respinte e per ciascuna area di utenza, la Giunta regionale approva una graduatoria delle rimanenti istanze.

     7. La graduatoria di cui al comma precedente sarà formata elencando le istanze secondo l'ordine di importanza delle strade sulle quali è prevista la realizzazione dell'impianto. In caso di più domande che prevedono la realizzazione dell'impianto su strade aventi la stessa importanza, sarà data la priorità a quella relativa all'impianto che dista meno dal punto più vicino del tratto di strada indicato come posizione ideale nell'allegato "A" o dalla posizione indicata nell'allegato "B". Nel caso di ulteriore parità sarà data la precedenza cronologica.

     8. Si procederà quindi alla istruttoria delle prime istanze di ciascuna graduatoria.

     9. Completata l'istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale rilascia la concessione o l'autorizzazione per il potenziamento [28].

     10. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelle che non saranno presentate nei termini indicati al precedente comma 1 non vengono prese in considerazione.

     11. Le domande che non possono essere accolte vengono respinte ed in tal caso si procederà alla istruttoria delle pratiche che seguono nella graduatoria [29].

     12. La concessione per la realizzazione di impianti di solo G.P.L. o Metano e le autorizzazioni per il potenziamento degli impianti esistenti mediante l'aggiunta di G.P.L. o Metano in quelle aree di utenza che rimarranno sprovviste in seguito all'applicazione dei criteri contenuti nel presente articolo sarà rilasciata al primo che ne faccia richiesta nei modi indicati nei commi precedenti e sia in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 8 [30].

 

     Art. 14. Trasferimento della titolarità.

     1. Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti, a norma dell'art. 16, decimo comma del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, n. 1034, il proprietario deve presentare domanda alla Regione Molise - Assessorato al Commercio ovvero al Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato qualora la voltura riguardi tutti gli impianti della ditta o società richiedente e questi siano ubicati in due o più regioni.

     2. La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi.

     3. Il trasferimento della concessione può essere autorizzato solo in favore di chi sia in possesso della capacità tecnico organizzativa ed economico - finanziaria di cui al precedente articolo 8.

 

     Art. 15. Sospensione dell'attività - decadenza - revoca.

     1. I concessionari di pubblici impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'autorità concedente, salvo quanto previsto al secondo comma, lettera b), dell'art. 19 del D.P.R. 7 ottobre 1971, n. 1269.

     2. Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti sono accolte solo per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di servizio.

     3. La sospensione ha la durata massima di un anno e non può essere prorogata.

     4. Le autorità competenti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi, dandone immediato avviso alla Regione Molise, Assessorato al Commercio, per i provvedimenti di sua competenza [31].

     5. Le concessioni relative agli impianti la cui attività sia stata sospesa decadono se entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione non viene ripresa l'attività dell'impianto e non viene presentata istanza per utilizzare le concessioni stesse per l'ottenimento di una nuova concessione o per il potenziamento di un altro impianto, ovvero se non vengono effettuati, sempre nel suddetto termine di un anno, i lavori di adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza.

     6. Le concessioni relative agli impianti di pubblica utilità indicati al precedente art. 4, la cui attività sia stata sospesa o che per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico devono essere rimossi o sistemati, possono essere trasferite al Comune o ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8 nel caso in cui i concessionari non provvedono a riprendere l'attività o a trasferire o a sistemare l'impianto nel termine di un anno dalla data del provvedimento di sospensione dell'attività o della notifica dell'obbligo di rimozione o sistemazione.

     7. Le domande per ottenere la concessione ai sensi del precedente comma devono essere presentate dagli interessati entro un anno dalla data di scadenza del provvedimento di sospensione dell'attività o del termine concesso per la rimozione o sistemazione dell'impianto.

     8. Le concessioni di cui al comma precedente saranno rilasciate secondo le modalità ed i criteri indicati al precedente articolo 5.

     9. Per gli impianti la cui inattività non sia stata autorizzata è disposta, previa diffida, la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

     10. Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, previa diffida, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui gli impianti siano stati modificati senza l'osservanza di quanto stabilito nel precedente articolo 10.

     11. La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate all'art. 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

 

     Art. 16. Impianti ad uso privato.

     1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione ubicati, all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali [32].

     2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o di consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.

     3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 16, comma quarto, del decreto legge 26 ottobre 1970, n 745, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     4. Le autorizzazioni per gli impianti di cui al presente articolo hanno una validità di cinque anni e possono essere rinnovate su richiesta della ditta beneficiaria [33].

 

     Art. 17. Prelievo carburanti in recipienti.

     1. L'Assessore Regionale competente provvede al rilascio delle autorizzazioni per il prelievo ed il trasporto di carburante in recipienti per il rifornimento di macchinari ed attrezzature rifornibili soltanto sul posto di lavoro.

     2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate solo in favore di Enti locali, Pubbliche Amministrazioni e ditte iscritte negli appositi albi della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura, hanno la durata di tre anni, possono essere rinnovate e decadono in caso di cessazione dell'attività delle ditte beneficiarie.

     3. Il prelievo del carburante è consentito soltanto presso impianti stradali dotati di piazzali fuoristrada, predeterminati dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comando provinciale dei VV.FF. competente per territorio, ed a condizione che i recipienti ed il mezzo di trasporto impiegato siano conformi alle disposizioni di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche [34].

 

     Art. 18. Competenze - pareri.

     1. Le nuove concessioni, i provvedimenti che autorizzano i potenziamenti, i trasferimenti e le concentrazioni degli impianti ed i provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni sono rilasciati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e sentito il parere non vincolante della Commissione Regionale Consultiva di cui al successivo art. 21 ed i pareri del Comune, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio tecnico di Finanza (U.T.F.), dell'A.N.A.S. e della Provincia, se competenti [35].

     2. Dell'avvio del procedimento relativo a quei provvedimenti che comportano la rinuncia a una o più concessioni, viene data comunicazione ai Comuni nei quali sono ubicati gli impianti da rimuovere.

     3. Sono altresì rilasciati dal Presidente della Giunta i seguenti provvedimenti che, salvo diversa precisazione contenuta nella presente legge non sono soggetti al preventivo parere degli Enti e della Commissione di cui al precedente comma 1:

     - autorizzazioni all'esercizio provvisorio di cui al precedente articolo 7;

     - provvedimenti relativi alle modifiche degli impianti di cui al precedente articolo 10;

     - autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione di cui al precedente art. 14;

     - autorizzazioni per la sospensione temporanea dell'attività degli impianti di cui al precedente art. 15;

     - provvedimenti relativi agli impianti ad uso privato di cui al precedente art. 16;

     - autorizzazioni per il prelievo ed il trasporto di carburante in recipienti di cui al precedente art. 17;

     - proroghe per la ultimazione dei lavori di cui al successivo art. 19. [36]

     4. I provvedimenti non compresi nei precedenti commi 1 e 3 sono rilasciati dalla Giunta Regionale, sentito il parere non vincolante della Commissione Regionale Consultiva di cui al successivo art. 21 [37].

 

     Art. 19. Ultimazione lavori - collaudi.

     1. Nel provvedimento che autorizza l'installazione di nuove colonnine, il trasferimento degli impianti, le nuove concessioni e le autorizzazioni per l'installazione di impianti ad uso privato deve essere indicato il termine entro cui vanno eseguiti i lavori, comunque non superiore a dodici mesi.

     2. Nel caso non venga osservato detto termine per l'ultimazione dei lavori, qualora un mese prima della scadenza non venga richiesta la proroga, l'autorizzazione o la concessione decadono.

     3. La proroga ha la durata di sei mesi. Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.

     4. Le modifiche per le quali non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente art. 10 - comma 3 - vanno eseguite entro sei mesi dalla comunicazione all'Ente concedente.

     5. Nel caso in cui non venga osservato il termine indicato nel precedente comma, va ripetuta la comunicazione di modifica dell'impianto.

     6. Ad ultimazione dei lavori, gli impianti devono essere collaudati dalla Commissione di cui al successivo art. 20, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario [38].

     7. Per le modifiche di cui alle lettere d) e g) del terzo comma del precedente art. 10, le ditte concessionarie dovranno unire alla richiesta di collaudo il progetto approvato dal Comando provinciale dei VV.FF. di cui al penultimo comma dello stesso art. 10.

     8. Le modifiche di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 10 non devono essere collaudate. La ditta concessionaria dovrà tuttavia dare comunicazione dell'avvenuta sostituzione del prodotto nel termine di cui al precedente comma 4.

 

     Art. 20. Commissione di collaudo.

     1. La Commissione per il collaudo degli impianti di cui all'articolo precedente è composta dal responsabile del Settore regionale competente o suo delegato, in qualità di Presidente, da un funzionario dell'U.T.I.F., da un funzionario del Comando Provinciale dei VV.FF. competenti per territorio e dal responsabile dell'Ufficio carburanti della Regione.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al VI del Settore regionale competente.

     3. A tutti i componenti la Commissione per il collaudo degli impianti, compreso il segretario, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed al trattamento economico di missione nella misura ed alle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti degli enti di appartenenza, un gettone individuale di presenza di lire centocinquantamila lorde per ogni collaudo.

     4. Gli oneri per il collaudo sono a carico delle ditte richiedenti.

     5. Al Presidente della Commissione spetta, oltre al rimborso delle spese indicate nel precedente comma 3, un gettone di presenza di valore doppio rispetto a quello dovuto agli altri componenti [39].

     6. L'ammontare degli importi di cui ai precedenti commi 3 e 5 sono aggiornati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, con cadenza biennale decorrente sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita [40].

 

     Art. 21. Commissione regionale consultiva.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, su designazione degli Enti ed Associazioni interessati, nomina, presso la Regione, la Commissione Consultiva di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, così composta:

     PRESIDENTE:

     - Assessore regionale competente, o suo delegato;

     COMPONENTI:

     - n. 4 rappresentanti delle Associazioni di Società petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui due designati dall'E.N.I. e due dalle altre Associazioni presenti, con un massimo di un rappresentante per ogni Associazione;

     - n. 1 rappresentante designato dall'Associazione dei privati titolari di concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti operanti nella Regione;

     - n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori;

     - n. 1 rappresentante dei lavoratori dipendenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - Ingegnere capo, o suo delegato, dell'U.T.I.F. competente per territorio;

     - Ingegnere capo, o suo delegato, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, di ciascuna provincia;

     - Responsabile del Settore competente della Regione, o suo delegato. [41]

     2. Nel caso in cui gli Enti o le Associazioni di cui al precedente comma non comunicano il nominativo del loro rappresentante nel termine di sessanta giorni dalla richiesta e nel caso in cui dette Associazioni non dovessero essere costituite, la Commissione sarà nominata senza il rappresentante di tali Enti od Associazioni.

     3. Il Presidente può invitare alle sedute della Commissione i Sindaci o loro delegati dei Comuni interessati alle domande da esaminare nonchè esperti in materia di distribuzione di carburanti i quali non partecipano alla votazione, nè sono presi in considerazione per il calcolo della maggioranza.

     4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente dell'Assessorato Regionale al ramo di livello non inferiore al VI.

     5. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di assenze non giustificate a tre sedute consecutive della Commissione l'Assessorato competente inviterà l'Ente o Associazione interessata a sostituire il proprio rappresentante dichiarato automaticamente decaduto, e qualora la nuova designazione non sia effettuata entro trenta giorni l'Ente o Associazione inadempiente resterà escluso dalla Commissione.

     6. La Commissione esprime pareri preventivi non vincolanti sui provvedimenti da adottarsi dalla Giunta Regionale e su quelli indicati al primo comma del precedente art. 18, con la sola esclusione dei provvedimenti relativi agli impianti ad uso privato; esprime altresì se richiesto dal Presidente, pareri su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti [42].

     7. L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti la Commissione almeno 7 giorni prima di ciascuna riunione.

     8. In caso di impedimento i componenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale possono delegare persone di loro fiducia per la partecipazione alle sedute della Commissione.

     9. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

     10. Ai componenti la Commissione ed a coloro che intervengono ai sensi del precedente comma 3, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza oltre le spese di viaggio, se dovute, secondo le modalità previste dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

     11. Per i dipendenti regionali, compreso il segretario, si applica il disposto dell'art. 78 delle leggi regionali 31 agosto 1974, nn. 11 e 12 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 22. Norme transitorie e finali.

     1. I titolari dei decreti di concessione di impianti esistenti e funzionanti o per i quali sia stato emesso regolare provvedimento di sospensione dell'attività che non abbiano presentato domanda di rinnovo della concessione o l'abbiano presentata fuori dai termini previsti, possono godere di un provvedimento di sanatoria solo agli effetti della presentazione della domanda purchè regolarizzino la loro posizione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detta sanatoria ha carattere di assoluta straordinarietà e non potrà essere ripetuta.

     2. Le autorizzazioni per impianti di erogazione di carburanti ad uso privato rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge scadranno il 31 dicembre 1996, salvo che nel provvedimento autorizzativo sia stabilita una validità inferiore.

     3. Trascorso un anno dall'approvazione della presente legge, le tabelle A e B ad essa allegate potranno, ove ne ricorrono le ragioni, essere modificate con atto amministrativo dal Consiglio Regionale, sentita la Commissione consiliare competente [43].

 

     Art. 23. Rinvio.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel D.L. 26 ottobre 1970, convertito, con modificazioni nella legge 12 dicembre 1970, n. 1034; nel D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e successive modifiche; nella legge 28 luglio 1971, n. 558; nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269; nelle direttive del Governo impartite ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e le norme richiamate dalle fonti sopracitate.

 

     Art. 24. Abrogazione.

     1. La legge regionale 15 marzo 1983, n. 11 è abrogata.

 

     Art. 25. Dichiarazione di urgenza - pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Allegato "A"

BACINI DI UTENZA PER IMPIANTI DI "G.P.L." [44] (Omissis)

 

Allegato "B"

BACINI DI UTENZA PER IMPIANTI DI "METANO PER AUTOTRAZIONE" [45] (Omissis)

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, punto A), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, punto B) a), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1, punto B) b), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, punto B) c), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, punto B) c), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1, punto B) c), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1, punto B) c), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1, punto B) c), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1, punto B) c), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 1, punto C), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[11] Comma così modificato dall'art. 1, punto D) a), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[12] Comma abrogato dall'art. 1, punto D) b), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 1, punto E), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 1, punto E), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 1, punto E), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[19] Comma così sostituito dall'art. 1, punto F), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[21] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[23] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[24] Comma così sostituito dall'art. 1, punto G), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[26] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[28] Comma così modificato dall'art. 1, punto H) a), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[29] Comma così corretto dall'art. 1, punto H) b), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[31] Comma così modificato dall'art. 1, punto I), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[32] Comma così modificato dall'art. 1, punto L) a), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1, punto L) b), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[34] Comma così modificato dall'art. 1, punto M), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[35] Comma così corretto dall'art. 1, punto N) a), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1, punto N) b), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[37] Comma aggiunto dall'art. 1, punto N) c), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[38] Comma così modificato dall'art. 1, punto O), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1, punto P), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1, punto P), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[41] Comma così modificato dall'art. 1, punto Q) a), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1, punto Q) b), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[43] Comma così corretto dall'art. 1, punto R), della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40.

[44] I punti S), T) e U) dell'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40 modificano gli allegati "A" e "B".

[45] I punti S), T) e U) dell'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 40 modificano gli allegati "A" e "B".