§ 2.4.8 - Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 19.
Interventi a favore dei Consorzi - fidi fra piccole e medie imprese della Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:21/10/1997
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità e destinatari.
Art. 2.  Attribuzioni della Giunta Regionale e competenza all'erogazione dei contributi.
Art. 3.  Adempimenti della Giunta Regionale e criteri per l'erogazione dei contributi.
Art. 4.  Controlli e sanzioni.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.
Art. 6.  Notifica alla Commissione U.E.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.8 - Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 19.

Interventi a favore dei Consorzi - fidi fra piccole e medie imprese della Regione Molise.

(B.U. n. 24 del 16 dicembre 1998).

 

Art. 1. Finalità e destinatari.

     1. La Regione Molise, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e in ossequio all'art. 4 dello Statuto regionale, può concedere, per il tramite della Finmolise ed in forza di apposita convezione, contributi a favore dei consorzi fidi e società consortili, anche se in forma cooperativa, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio e lungo termine, al fine di:

     a) aumentare il fondo rischi costituito presso gli Istituti di credito convenzionati;

     b) abbattere il costo del denaro mediante abbuoni di interessi su prestiti a breve, medio e lungo termine concessi da istituzioni finanziarie, per nuovi investimenti o interventi di ristrutturazione delle PMI consorziate, finalizzati all'attuazione di piani strategici aziendali. Sono, in ogni caso, esclusi interventi destinati al salvataggio di imprese in difficoltà.

     2. Destinatari dell'intervento regionale sono gli enti di cui al comma 1 operanti nel territorio regionale, costituiti dalle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore cooperativistico. Gli statuti dei consorzi e delle società consortili possono prevedere la partecipazione di Enti pubblici ed organismi privati ed anche di imprese di maggiori dimensioni purché la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per beneficiare della garanzia del consorzio o della società consortile nelle operazioni di credito.

     3. I consorzi fidi e le cooperative di garanzia devono avere fini di mutualità fra gli aderenti e concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

     4. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle così definite dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio, comprese le piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

 

     Art. 2. Attribuzioni della Giunta Regionale e competenza all'erogazione dei contributi.

     1. La liquidazione del contributo sarà effettuata dalla Finmolise sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 3 e di eventuali ulteriori criteri che la Giunta Regionale definirà annualmente con apposita delibera.

 

     Art. 3. Adempimenti della Giunta Regionale e criteri per l'erogazione dei contributi.

     1. La Giunta Regionale stabilisce annualmente:

     a) il numero minimo di imprenditori e/o società aderenti all'organismo di garanzia;

     b) le misure del contributo regionale;

     c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

     d) le priorità per la valutazione delle stesse secondo i seguenti criteri generali di congruità:

     1) proporzione rispetto al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti;

     2) proporzione rispetto all'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;

     3) rapporto con il numero dei soci che risulteranno ammessi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo regionale;

     4) rapporto con il numero dei nuovi soci ammessi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo.

     2. I contributi concessi al consorzio fidi possono essere integrati ogni anno.

     3. La garanzia ai consorziati non può eccedere il 50% di ogni singola operazione.

 

     Art. 4. Controlli e sanzioni.

     1. La Finmolise dispone accertamenti presso i consorzi e le società consortili che hanno ottenuto il contributo al fine di verificare che l'effettiva destinazione del contributo sia conforme allo scopo per il quale fu concesso. In caso di accertata violazione, la Finmolise, previa autorizzazione della Giunta Regionale, revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione, aumentato degli interessi maturati. In tal caso il consorzio non potrà accedere ai contributi di cui alla presente legge per il successivo biennio.

     2. In caso di variazione dell'oggetto sociale o di scioglimento del consorzio, la quota - parte del contributo residuo ottenuto ai sensi della presente legge viene riversata a favore della Regione Molise.

     3. In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria della garanzia, il credito sarà recuperato, se necessario, anche attraverso procedure concorsuali.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, limitatamente agli interventi compatibili con le previsioni di cui al Programma d'iniziativa comunitaria P.M.I.. 1994 - 1999 approvato con decisione della commissione UE C[96] 1333 del 24 giugno 1996, Misura Molise Azione B, Misura di riferimento 7.9, si provvederà utilizzando i fondi previsti dallo stesso programma e già iscritti in bilancio ai capitoli 51020, 51021 e 51022.

     2. Alla copertura degli oneri per interventi non compatibili con le previsioni del suddetto programma si fara fronte mediante istituzione ai distinto capitolo di spesa. Per gli esercizi successivi al 1997, si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 6. Notifica alla Commissione U.E.

     1. La presente legge è soggetta a procedura di notifica alla Commissione dell'Unione Europea.

     2. La sua pubblicazione è subordinata all'acquisizione del parere della predetta Commissione.

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.