§ 2.4.6 - Legge Regionale 9 agosto 1996, n. 26.
Interventi per lo sviluppo e l'occupazione nelle Piccole e Medie Imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:09/08/1996
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Iniziative ammissibili.
Art. 4.  Misura dell'agevolazione.
Art. 5.  Modalità.
Art. 6.  Istruttoria.
Art. 7.  Procedimento di concessione.
Art. 8.  Erogazione dei contributi.
Art. 9.  Obblighi e beneficiari.
Art. 10.  Accertamenti e controlli.
Art. 11.  Fondo di garanzia.
Art. 12.  Fondo regionale per lo sviluppo e l'occupazione nelle piccole e medie imprese.
Art. 13.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.6 - Legge Regionale 9 agosto 1996, n. 26. [1]

Interventi per lo sviluppo e l'occupazione nelle Piccole e Medie Imprese.

(B.U. n. 16 del 16 agosto 1996).

TITOLO I

Finalità e beneficiari

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise concorre con benefici contemplati nella presente legge e nei limiti dell'assegnazione previsti a proprio favore al punto 3) della deliberazione CIPE del 27 aprile 1995, nonchè delle risorse proprie regionali, allo sviluppo ed al sostegno dell'occupazione nelle Piccole e Medie Imprese.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. I soggetti beneficiari della presente legge sono le Piccole e Medie Imprese secondo la disciplina Comunitaria, in materia di aiuti (G.U.C.E. n. 96 280/CE), ubicate nel territorio regionale, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere e e delle costruzioni di cui alle sezioni C, D - con esclusione dei settori a cui non si applica la regola "de minimis" secondo la comunicazione della Commissione [96/c 68/06] - e F della "Classificazione delle attività economiche ISTAT - 1991", nonchè le Piccole e Medie Imprese, di servizi alla produzione, di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995.

Titolo II

AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI FISSI

 

     Art. 3. Iniziative ammissibili.

     1. Le iniziative ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge sono le seguenti:

     a) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili pertinenti alle attività delle imprese;

     b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature atte ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione, la sicurezza e la prevenzione sul lavoro;

     c) acquisto di servizi di consulenza per la gestione e l'organizzazione aziendale, il controllo di qualità e relativa certificazione, nonchè le attività di promozione dei prodotti certificati e servizi tecnico-gestionali;

     d) acquisto di servizi per problemi connessi all'ambiente, alla igiene e alla sicurezza sul lavoro.

 

     Art. 4. Misura dell'agevolazione.

     1. Il contributo in conto capitale spettante è stabilito, in rapporto all'investimento ammissibile, nelle seguenti misure:

     a) piccola impresa e impresa artigiana 60%;

     b) media impresa 40%.

     2. Per le imprese che realizzino occupazione aggiuntiva rispetto a quella in forza al 31 dicembre 1994, le agevolazioni predette vengono rispettivamente elevate al 70% e al 50%.

     3. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale per ciascuna impresa, non può essere superiore all'equivalente "de minimis" di 100.000 ECU secondo la comunicazione della Commissione [96/C 68/06].

 

     Art. 5. Modalità.

     1. Le domande di concessione dei benefici di cui alla presente legge devono essere presentate all'Assessorato Regionale all'Industria e all'Artigianato su conforme modello approvato dalla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico.

 

     Art. 6. Istruttoria.

     1. L'Assessorato Regionale competente, verificate la regolarità formale delle domande e la disponibilità delle risorse stanziate, procede all'istruttoria volta a valutare la validità tecnico-finanziaria ed economica e la congruità dei prezzi di ciascuna iniziativa.

 

     Art. 7. Procedimento di concessione.

     1. Sulla base dell'istruttoria di cui al precedente articolo 6 la Giunta Regionale delibera, secondo l'ordine cronologico delle domande, la concessione dei contributi in conto capitale.

 

     Art. 8. Erogazione dei contributi.

     1. Alla erogazione dei contributi si provvede, a seguito di richiesta dei beneficiari, su conforme modello approvato dalla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo che sono stati attuati gli investimenti, con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base di idoneo accertamento finale effettuato dalla struttura competente.

     2. Gli investimenti si intendono effettuati ove i beni o i servizi siano stati tutti consegnati ed il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente che, a sua volta, abbia effettuato tutti i pagamenti.

     3. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il loro costo agevolabile è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo se effettuato dal fornitore dei beni stessi, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori ivi compreso il trasporto e l'imballaggio, nonchè delle opere murarie comunque connesse agli investimenti.

     4. A richiesta dei beneficiari può essere erogata una anticipazione nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

 

     Art. 9. Obblighi e beneficiari.

     1. Le imprese che fruiscono delle agevolazioni di cui alla presente legge devono osservare i seguenti obblighi:

     a) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione della Giunta Regionale, per un periodo di almeno 3 anni dalla data di entrata in funzione degli impianti, i macchinari e le attrezzature ammesse alle agevolazioni, e non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 7 anni dalla data anzidetta, pena la revoca proporzionale delle agevolazioni concesse;

     b) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi;

     c) dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali aiuti statali o regionali ricevuti nell'ultimo triennio specificandone la natura e la base giuridica: l'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati, espressamente, dalla Commissione europea, in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può, in alcun caso, superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalità stabilite dalla Comunità Europea.

 

     Art. 10. Accertamenti e controlli.

     1. La Giunta Regionale tramite le proprie strutture si riserva il diritto di accertare e di controllare, in qualsiasi momento e con le modalità e gli strumenti che riterrà opportuni, l'effettiva destinazione dei benefici concessi ed il rispetto degli impegni previsti dalla presente legge.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 11. Fondo di garanzia.

     1. Nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è costituito presso la FINMOLISE S.p.A. un Fondo di garanzia di L. 2.000.000.000, che sarà incrementato delle quote di contribuzione da parte dei soggetti beneficiari assistiti dal Fondo, nella misura dell'1% (uno per cento) "una tantum" della garanzia richiesta.

     2. Il Fondo è destinato alla concessione di garanzie in favore di soggetti beneficiari di mutui contratti con la FINMOLISE S.P.A., ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24.

     3. Ai mutui di cui al comma precedente che vengono concessi, in esecuzione delle delibere della Giunta Regionale di approvazione dei progetti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11.

     4. Nell'eventualità che il quadro cauzionale dei soggetti beneficiari non risulti sufficiente, le garanzie saranno accordate dal Fondo.

     5. Qualora i soggetti beneficiari si rendano morosi, la Regione Molise potrà soddisfarsi dei propri crediti utilizzando le disponibilità del Fondo.

     6. Ove il Fondo non risultasse capiente, la Regione Molise provvederà a reintegrarlo, a richiesta della FINMOLISE S.P.A.

     7. Un'apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione Molise e la FINMOLISE S.P.A..

 

     Art. 12. Fondo regionale per lo sviluppo e l'occupazione nelle piccole e medie imprese.

     1. Per i fini della presente legge, viene istituito, nel Bilancio Regionale, un fondo di spesa denominato: "Fondo Regionale per lo sviluppo e l'occupazione nelle piccole e Medie Imprese".

     2. Il Fondo di cui sopra sarà finanziato con le assegnazioni provenienti dallo Stato, nonchè con le risorse proprie regionali appositamente stanziate dalla legge di approvazione del Bilancio.

     3. In sede di prima applicazione, il Fondo è finanziato con lire 20 miliardi, quota parte delle risorse attribuite alla Regione Molise ai sensi del punto 3) della delibera CIPE 27 aprile 1995 ed iscritte al capitolo di spesa n. 50450 del bilancio regionale 1996.

 

     Art. 13. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.