§ 2.4.5 - Legge Regionale 4 settembre 1987, n. 13.
Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Molise che versano in particolare stato di crisi.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:04/09/1987
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità degli interventi.
Art. 3.  Comitato Tecnico.
Art. 4.  Procedure.
Art. 5.  Ulteriori compiti del comitato tecnico.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Norme transitorie.
Art. 8.  Pubblicazione.


§ 2.4.5 - Legge Regionale 4 settembre 1987, n. 13. [1]

Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Molise che versano in particolare stato di crisi.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1987).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Molise, in conformità ai principi sanciti dall'art. 4 dello Statuto, costituisce un fondo speciale destinato, nell'ambito delle specifiche materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, all'assistenza tecnico-finanziaria a favore delle piccole e medie imprese che operino nel Molise e che versino in particolare stato di crisi, nonchè agli interventi della gestione speciale in applicazione degli artt. 5 e 9 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11.

 

     Art. 2. Modalità degli interventi.

     Gli interventi di cui alla presente legge devono riguardare la situazione di aziende in crisi con rischio di sensibile perdita di occupazione che presentino programmi di sviluppo la cui attività di risanamento e rilancio richieda l'impiego di risorse finanziarie nelle forme previste dall'art. 4 e 5 legge 11/79.

     Nel caso di concessione di mutui agevolati il tasso di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento, poste in essere ai sensi della presente legge, è determinato nei limiti di cui all'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il provvedimento della Giunta Regionale di cui al successivo art. 5, 2° comma.

 

     Art. 3. Comitato Tecnico.

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, viene istituito il Comitato Tecnico Regionale per la gestione delle risorse finanziarie destinate alle piccole e medie imprese regionali in crisi.

     Esso dura in carica cinque anni.

     Il Comitato Tecnico è composto:

     - Assessore Regionale all'Industria che lo presiede;

     - dal Presidente della FINMOLISE S.p.A. o suo delegato;

     - da un dirigente o un funzionario regionale dell'Assessorato all'Industria, Artigianato, Commercio designato dall'Assessore al ramo;

     - da un esperto in materia nominato dalla Giunta Regionale;

     - da un esperto designato dalle categorie imprenditoriali più rappresentative operanti nella Regione;

     - da un esperto delle OO.SS. dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello Regionale.

     Svolge le funzioni di segretario del Comitato, un dirigente o un funzionario dell'Assessorato all'Artigianato, Industria, Commercio, Torbiere.

     Ai componenti il Comitato, sono corrisposti, se dovuti, un gettone di presenza, le indennità di trasferta ed il rimborso spese di viaggio, di cui alla tabella A annessa alla legge regionale 1° marzo 1983, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il Comitato ha sede presso l'Assessorato all'Industria e si riunisce, a richiesta del Presidente, ogni qualvolta vi siano argomenti da trattare.

     La convocazione deve essere disposta con preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi di urgenza.

     Le sedute del Comitato sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti, ed in seconda convocazione, di almeno un terzo dei componenti.

     Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Per l'espletamento dei propri compiti, il Comitato si avvale di un'apposita segreteria tecnica che utilizza personale e specifiche strutture messe a disposizione dall'Assessorato.

 

     Art. 4. Procedure.

     L'Assessorato all'Industria, ricevute le documentate richieste di intervento delle aziende, le trasmette per l'istruttoria tecnica, da svolgersi entro 60 giorni, al Comitato di cui all'art. 3.

     Detto Comitato esprime parere sull'ammissibilità delle richieste formulate dalle imprese, valuta l'efficacia del progetto presentato, propone possibili alternative di interventi e quantifica l'entità e la forma del sostegno finanziario regionale.

     La dettagliata relazione di fattibilità del Comitato è trasmessa alla Giunta Regionale che, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente, adotta i provvedimenti definitivi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

     La FINMOLISE S.p.A. previa convenzione da stipularsi con la Regione attua gli interventi approvati dalla Giunta Regionale e trasmette un rapporto sull'efficacia degli interventi stessi in allegato alle relazioni trimestrali previste dall'art. 11 lett. b) della legge regionale n. 11/79.

 

     Art. 5. Ulteriori compiti del comitato tecnico.

     E' in facoltà del Comitato Tecnico di proporre alla Giunta Regionale studi e ricerche relativi ai problemi attinenti alle situazioni di difficoltà dei comparti produttivi regionali ed in presenza di risorse limitate da amministrare, proporre graduatorie di merito.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     Per l'anno 1987 l'onere della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in complessive L. 1.859.000.000 è posto a carico dei seguenti nuovi capitoli di spesa, previa riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui ai capitoli appresso indicati:

     A) Nuovi capitoli di spesa da iscrivere nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l'esercizio finanziario 1987:

     Capitolo n. 11510 "Contributi in annualità alla FINMOLISE S.p.A. per l'ammortamento di prestiti contratti per l'acquisizione di mezzi finanziari da destinare ad operazioni di assistenza tecnico - finanziaria a favore di piccole e medie imprese del Molise che versano in particolare stato di crisi nonchè per gli interventi previsti dagli articoli 5 e 9 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11" Primo limite d'impegno - con uno stanziamento di competenza ed una dotazione di cassa di L. 1.800.000.000.

     Capitolo n. 9010 "Gettoni di presenza, indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio ai componenti il Comitato tecnico di cui all'art. 3 della legge" con uno stanziamento di competenza ed una dotazione di cassa di L. 59.000.000.

     B) Riduzione ai capitoli di spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.

     Capitolo n. 11520 "Interventi speciali da attuarsi attraverso la FINMOLISE S.p.A. a favore di imprese di piccole dimensioni impegnate in programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva".

     Stanziamento di competenza e di cassa meno 700.000.000

     Capitolo n. 11535 "Compensi ed oneri alla FINMOLISE S.p.A.".

     Stanziamento di competenza e di cassa meno 100.000.000

     Capitolo n. 11540 "Oneri per garanzie fidejussorie".

     Stanziamento di competenza e di cassa meno 22.000.000

     Capitolo n. 11545 "Contributi in annualità per interventi speciali effettuati dalla FINMOLISE S.p.A.".

     Stanziamento di competenza e di cassa meno 287.000.000

     Capitolo n. 55210 "Fondo occorrente per fronteggiare provvedimenti legislativi in corso".

     Stanziamento di competenza e di cassa meno 750.000 000

     Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa dei bilanci determinerà la quota annua degli oneri da porsi a carico dei rispettivi capitoli di spesa.

 

     Art. 7. Norme transitorie.

     Gli interventi a favore delle aziende in crisi, già deliberati dal Consiglio Regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti in essere senza l'osservanza delle norme previste dai precedenti articoli 4 e 5.

 

     Art. 8. Pubblicazione.

     La presente legge, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.