Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.3 bonifica, flora e fauna |
Data: | 21/04/2011 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è aggiunto il seguente comma: "1-bis. E' istituito [...] |
Art. 2. 1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente: "3. Nelle aziende di cui al comma 1 la caccia è consentita nel pieno rispetto del calendario venatorio e con [...] |
Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente: "1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia sono soggetti [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise |
§ 2.3.22 - L.R. 21 aprile 2011, n. 8.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
(B.U. 30 aprile 2011, n. 13)
1. All'articolo 7 della
1. Il comma 3 dell'articolo 16 della
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della
a) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia, di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti;
b) da sei rappresentanti, di cui uno per ogni singola associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ove presente in forma organizzata nel territorio della provincia. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle associazioni aventi il maggior numero di iscritti;
c) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed organizzate nella provincia, di intesa tra le stesse. In caso di mancato accordo, i rappresentanti sono nominati dalla giunta provinciale tra terne di nominativi proposte da ciascuna associazione di protezione ambientale;
d) dai sindaci dei quattro comuni territorialmente più estesi ricadenti nell'A.T.C.;
e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio con voto consultivo.".
2. Al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 19 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.