Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.3 bonifica, flora e fauna |
Data: | 01/06/2007 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera b) dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "b) specie cacciabili dall'1 settembre al 31 gennaio: [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.3.21 - L.R. 1 giugno 2007, n. 16.
Disposizioni integrative dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'.
(B.U. 16 giugno 2007, n. 14)
1. La lettera b) dell'articolo 27 della
2. Al comma 2-bis dell'articolo 27 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.