§ 2.3.19 - L.R. 10 agosto 2006, n. 21.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:10/08/2006
Numero:21


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.3.19 - L.R. 10 agosto 2006, n. 21.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

(B.U. 16 agosto 2006, n. 23).

 

     Art. 1.

     1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, come modificata dalle leggi regionali 17 luglio 2001, n. 19, 20 maggio 2004, n. 15, 3 dicembre 2004, n. 30, e 11 novembre 2005, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 bis è così sostituita:

     "d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione e un rappresentante per ogni decimo di iscritti per le associazioni con oltre un decimo dei cacciatori aderenti, residenti nella Regione Molise, fino ad un massimo di tre componenti";

     b) all'articolo 9 bis della lettera c) del comma 1 è così sostituita:

     "c) quattro rappresentanti delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella Regione, designati dalle stesse in ragione proporzionale alla loro rappresentatività come emerge nell'ambito dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

     c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 ter è così sostituita:

     "c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione e un rappresentante per ogni decimo di iscritti per le associazioni con oltre un decimo dei cacciatori aderenti, residenti nella regione Molise, fino ad un massimo di tre componenti";

     d) al comma 3 dell'articolo 16, dopo le parole "risorse faunistiche", è aggiunto il periodo "Il cacciatore non residente è ammesso ad esercitare la caccia nell'azienda faunistico-venatoria se possiede l'ammissione nell'ATC territorialmente competente.";

     e) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 è sostituita dalla seguente:

     "b) da sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella provincia. Qualora non si raggiunga il predetto numero di rappresentanti, il posto vacante è assegnato in proporzione alle associazioni venatorie con maggior numero di iscritti";

     f) il comma 6 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

     "6. Il tesserino, predisposto e stampato a cura della Regione, ha validità per una stagione venatoria e deve essere restituito all'Amministrazione provinciale che l'ha rilasciato, all'atto del rilascio del nuovo tesserino. Per i cacciatori non residenti nella Regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva";

     g) all'articolo 29, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

     "4 bis. L'Assessorato alla caccia della Regione Molise predispone, ogni anno, il piano di gestione degli ungulati e ne fissa la densità per ogni 100 ettari di superficie, su indicazione della consulta regionale. La densità di capi non può, comunque, essere superiore a 2,5, l'eventuale supero va eliminato entro 2 anni";

     h) al comma 1 dell'articolo 42 sostituire la parola "due" con la parola "tre";

     i) all'articolo 42, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

     "f bis) Spese per funzioni e gestione degli AA.TT.CC. della Regione.";

     l) all'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. La Giunta regionale eroga risorse finanziarie agli ATC che operano le proprie funzioni sul territorio regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

 

          Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/1993, sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2004, n. 15, è così sostituito:

     "2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e trasmessi alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento".