Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.3 bonifica, flora e fauna |
Data: | 10/08/2006 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 2.3.19 - L.R. 10 agosto 2006, n. 21.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
(B.U. 16 agosto 2006, n. 23).
1. Alla
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 bis è così sostituita:
"d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione e un rappresentante per ogni decimo di iscritti per le associazioni con oltre un decimo dei cacciatori aderenti, residenti nella Regione Molise, fino ad un massimo di tre componenti";
b) all'articolo 9 bis della lettera c) del comma 1 è così sostituita:
"c) quattro rappresentanti delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella Regione, designati dalle stesse in ragione proporzionale alla loro rappresentatività come emerge nell'ambito dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 ter è così sostituita:
"c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione e un rappresentante per ogni decimo di iscritti per le associazioni con oltre un decimo dei cacciatori aderenti, residenti nella regione Molise, fino ad un massimo di tre componenti";
d) al comma 3 dell'articolo 16, dopo le parole "risorse faunistiche", è aggiunto il periodo "Il cacciatore non residente è ammesso ad esercitare la caccia nell'azienda faunistico-venatoria se possiede l'ammissione nell'ATC territorialmente competente.";
e) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 è sostituita dalla seguente:
"b) da sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella provincia. Qualora non si raggiunga il predetto numero di rappresentanti, il posto vacante è assegnato in proporzione alle associazioni venatorie con maggior numero di iscritti";
f) il comma 6 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"6. Il tesserino, predisposto e stampato a cura della Regione, ha validità per una stagione venatoria e deve essere restituito all'Amministrazione provinciale che l'ha rilasciato, all'atto del rilascio del nuovo tesserino. Per i cacciatori non residenti nella Regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva";
g) all'articolo 29, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. L'Assessorato alla caccia della Regione Molise predispone, ogni anno, il piano di gestione degli ungulati e ne fissa la densità per ogni 100 ettari di superficie, su indicazione della consulta regionale. La densità di capi non può, comunque, essere superiore a 2,5, l'eventuale supero va eliminato entro 2 anni";
h) al comma 1 dell'articolo 42 sostituire la parola "due" con la parola "tre";
i) all'articolo 42, comma 2, aggiungere la seguente lettera:
"f bis) Spese per funzioni e gestione degli AA.TT.CC. della Regione.";
l) all'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. La Giunta regionale eroga risorse finanziarie agli ATC che operano le proprie funzioni sul territorio regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio.".
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
"2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e trasmessi alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento".