§ 2.3.17 – L.R. 11 novembre 2005, n. 39.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:11/11/2005
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; come modificata ed integrata dalla legge 20 maggio 2004, n. [...]
Art. 2.     


§ 2.3.17 – L.R. 11 novembre 2005, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio' come modificata dalla legge regionale 20 maggio 2004, n. 15.

(B.U. 16 novembre 2005, n. 33).

 

Art. 1.

     1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; come modificata ed integrata dalla legge 20 maggio 2004, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) all'articolo 20, comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

     "d) fissano, per ogni ambito territoriale di caccia, la quota di partecipazione economica a carico dei cacciatori, secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1 bis";

     b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1 bis. La partecipazione economica dei cacciatori alla gestione, per, finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia si realizza mediante il versamento di una quota annuale stabilita dalle Province per ciascun ATC di propria competenza territoriale. L'ammontare della quota è fissato in misura non inferiore all'importo della tassa di concessione governativa, al netto dell'addizionale, e non superiore al suo triplo. L'ammontare così determinato può essere ridotto, di non oltre l'ottanta per cento, per i cacciatori residenti nel territorio regionale.";

     c) all'articolo 22, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 8 ed il comma 8 bis.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.