Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.3 bonifica, flora e fauna |
Data: | 11/11/2005 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; come modificata ed integrata dalla legge 20 maggio 2004, n. [...] |
Art. 2. |
§ 2.3.17 – L.R. 11 novembre 2005, n. 39.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio' come modificata dalla legge regionale 20 maggio 2004, n. 15.
(B.U. 16 novembre 2005, n. 33).
1. Alla
a) all'articolo 20, comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) fissano, per ogni ambito territoriale di caccia, la quota di partecipazione economica a carico dei cacciatori, secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1 bis";
b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. La partecipazione economica dei cacciatori alla gestione, per, finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia si realizza mediante il versamento di una quota annuale stabilita dalle Province per ciascun ATC di propria competenza territoriale. L'ammontare della quota è fissato in misura non inferiore all'importo della tassa di concessione governativa, al netto dell'addizionale, e non superiore al suo triplo. L'ammontare così determinato può essere ridotto, di non oltre l'ottanta per cento, per i cacciatori residenti nel territorio regionale.";
c) all'articolo 22, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 8 ed il comma 8 bis.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.