§ 2.3.1 - Legge Regionale 6 giugno 1978, n. 12.
Consorzi di bonifica integrale - Contributo finanziario "una tantum".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:06/06/1978
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Il contributo finanziario della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è assegnato ai consorzi di bonifica integrale del Molise a [...]
Art. 2.      La somma di L. 665.000.000, erogata dalla Cassa per il Mezzogiorno ai fini di cui all'articolo precedente viene ripartita tra i consorzi di bonifica come segue:
Art. 3.      L'erogazione del contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 4.      Alla copertura dell'onere derivante dall'esecuzione della presente legge viene destinato il contributo "una tantum" concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del 6° comma dell'articolo 6 [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.3.1 - Legge Regionale 6 giugno 1978, n. 12. [1]

Consorzi di bonifica integrale - Contributo finanziario "una tantum".

(B.U. n. 11 del 16 giugno 1978).

 

Art. 1.

     Il contributo finanziario della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è assegnato ai consorzi di bonifica integrale del Molise a titolo di concorso finanziario per il risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche.

 

     Art. 2.

     La somma di L. 665.000.000, erogata dalla Cassa per il Mezzogiorno ai fini di cui all'articolo precedente viene ripartita tra i consorzi di bonifica come segue:

 

1) Consorzio di bonifica della Piana di           L. 201.250.000

Venafro - Venafro

2) Consorzio di bonifica integrale larinese -     L. 268.000.000

Larino

3) Consorzio di bonifica destra Trigno e del      L. 195.000.000

basso Biferno - Termoli

                                                   L. 644.250.000

 

 

     Art. 3.

     L'erogazione del contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'esecuzione della presente legge viene destinato il contributo "una tantum" concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del 6° comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

     La spesa di L. 665.000.000 derivante dal 1° comma dell'articolo 2 della presente legge sarà posta a carico del Capitolo 4100 dello stato di previsione dell'uscita del bilancio regionale 1978, la cui dotazione di competenza è determinata in L. 665.000.000 e quella di cassa è fissata in pari importo, previe analoghe riduzioni dei fondi del Capitolo 5521 "Fondo occorrente per finanziare provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti per ulteriori piani di sviluppo".

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.