§ 2.2.10 - Legge Regionale 24 gennaio 1980, n. 2.
Disciplina dell'Ippicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:24/01/1980
Numero:2


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 75 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed in attesa di un'organica disciplina concernente l'ippicoltura, le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 4 della legge [...]
Art. 2.      A tal fine è istituita presso l'Assessorato competente in materia una Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni [...]
Art. 3.      Per quanto non in contrasto con la presente legge, si applicano nella materia le disposizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dal D.P.R. 2 novembre [...]
Art. 4.      Il personale proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, già in servizio presso l'Istituto di Incremento Ippico di Foggia, è inquadrato, a domanda, nei ruoli [...]
Art. 5.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte del fondo attribuito alla Regione dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 2.2.10 - Legge Regionale 24 gennaio 1980, n. 2. [1]

Disciplina dell'Ippicoltura.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1980).

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 75 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed in attesa di un'organica disciplina concernente l'ippicoltura, le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, già svolte nell'ambito della Regione Molise dall'Istituto di Incremento Ippico di Foggia, sono esercitate dalla Giunta Regionale attraverso gli uffici del settore "zootecnia".

 

     Art. 2.

     A tal fine è istituita presso l'Assessorato competente in materia una Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa.

     2. La Commissione ha competenza sull'intero territorio ed è composta:

     a) dall'Assessore preposto al settore competente o dal funzionario coordinatore da lui delegato che la presiede;

     b) dal responsabile del Settore Zootecnia;

     c) dal responsabile del Settore per la Medicina Veterinaria;

     d) da un medico veterinario dipendente della Regione o, in subordine, di una Unità Locale Regionale, designato dall'Assessore alla Sanità;

     e) da due rappresentanti degli allevatori designati dalle Associazioni Provinciali Allevatori di Campobasso e di Isernia. [2]

     Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Regione in servizio presso il Settore Zootecnia [3].

     I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, essere confermati.

     Al componente la Commissione estraneo all'Amministrazione Regionale spettano, per la partecipazione a sedute della Commissione medesima, le somme giornaliere previste dall'art. 2, 1° comma, della legge regionale 2 settembre 1977, n. 27.

 

     Art. 3.

     Per quanto non in contrasto con la presente legge, si applicano nella materia le disposizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dal D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618.

 

     Art. 4.

     Il personale proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, già in servizio presso l'Istituto di Incremento Ippico di Foggia, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Amministrazione Regionale.

     La domanda di inquadramento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento definitivo di detto personale, la cui decorrenza è fissata dall'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuato con la legge regionale di attuazione del D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, garantendo comunque al medesimo le posizioni giuridiche ed economiche conseguite. Nel frattempo ad esso continuano ad applicarsi le norme sul trattamento di attività dei dipendenti dello Stato.

     Per quanto concerne le norme relative al trattamento economico di previdenza, assistenza e quiescenza si applicano invece le disposizioni regionali vigenti in materia.

 

     Art. 5.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte del fondo attribuito alla Regione dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     A partire dall'esercizio 1980, le stesse leggi approvative dei bilanci provvederanno a determinare la quota annuale di spesa derivante dall'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Comma dapprima modificato dall'art. 1 della L.R. 15 aprile 1981, n. 9 ed ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1989, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1989, n. 11.