Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 zootecnia |
Data: | 24/01/1980 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. In attuazione dell'art. 75 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed in attesa di un'organica disciplina concernente l'ippicoltura, le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 4 della legge [...] |
Art. 2. A tal fine è istituita presso l'Assessorato competente in materia una Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni [...] |
Art. 3. Per quanto non in contrasto con la presente legge, si applicano nella materia le disposizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dal D.P.R. 2 novembre [...] |
Art. 4. Il personale proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, già in servizio presso l'Istituto di Incremento Ippico di Foggia, è inquadrato, a domanda, nei ruoli [...] |
Art. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte del fondo attribuito alla Regione dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...] |
§ 2.2.10 - Legge Regionale 24 gennaio 1980, n. 2. [1]
Disciplina dell'Ippicoltura.
(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1980).
In attuazione dell'art. 75 del
A tal fine è istituita presso l'Assessorato competente in materia una Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa.
2. La Commissione ha competenza sull'intero territorio ed è composta:
a) dall'Assessore preposto al settore competente o dal funzionario coordinatore da lui delegato che la presiede;
b) dal responsabile del Settore Zootecnia;
c) dal responsabile del Settore per la Medicina Veterinaria;
d) da un medico veterinario dipendente della Regione o, in subordine, di una Unità Locale Regionale, designato dall'Assessore alla Sanità;
e) da due rappresentanti degli allevatori designati dalle Associazioni Provinciali Allevatori di Campobasso e di Isernia. [2]
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Regione in servizio presso il Settore Zootecnia [3].
I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, essere confermati.
Al componente la Commissione estraneo all'Amministrazione Regionale spettano, per la partecipazione a sedute della Commissione medesima, le somme giornaliere previste dall'art. 2, 1° comma, della
Per quanto non in contrasto con la presente legge, si applicano nella materia le disposizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla
Il personale proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, già in servizio presso l'Istituto di Incremento Ippico di Foggia, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Amministrazione Regionale.
La domanda di inquadramento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento definitivo di detto personale, la cui decorrenza è fissata dall'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuato con la legge regionale di attuazione del
Per quanto concerne le norme relative al trattamento economico di previdenza, assistenza e quiescenza si applicano invece le disposizioni regionali vigenti in materia.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte del fondo attribuito alla Regione dall'articolo 8 della
A partire dall'esercizio 1980, le stesse leggi approvative dei bilanci provvederanno a determinare la quota annuale di spesa derivante dall'art. 2 della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Legge abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma dapprima modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della