§ 2.1.94 - L.R. 8 ottobre 2010, n. 17.
Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, recante 'Nuova Disciplina in Materia di Raccolta e Commercializzazione dei Funghi Epigei'


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:08/10/2010
Numero:17


Sommario
Art. 1. 1. Alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.1.94 - L.R. 8 ottobre 2010, n. 17.

Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, recante 'Nuova Disciplina in Materia di Raccolta e Commercializzazione dei Funghi Epigei'

(B.U. 11 ottobre 2010, n. 29)

 

Art. 1.

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo amministrativo annuale i raccoglitori residenti nel Molise che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.";

 

b) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4, fatta esclusione per coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età.";

 

c) all'articolo 4, è aggiunto il seguente comma: "5-bis. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, il tesserino d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nella regione Molise e che siano gia in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.";

 

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole ", da installare a sua cura e spese,", aggiungere le parole "previa comunicazione alla Provincia competente per territorio,";

 

e) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica, il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione e le persone autorizzate.";

 

f) all'articolo 9, il comma 2 è abrogato;

 

g) all'articolo 18, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Certificazione sanitaria".

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno sucessivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.