§ 2.1.93 - L.R. 9 aprile 2010, n. 12.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, recante: "Disciplina delle attività agrituristiche".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:09/04/2010
Numero:12


Sommario
Art. 1. 1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, le parole: "di superficie agricola totale" sono sostituite dalle seguenti: "di superficie agricola [...]
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione


§ 2.1.93 - L.R. 9 aprile 2010, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, recante: "Disciplina delle attività agrituristiche".

(B.U. 16 aprile 2010, n. 12)

 

Art. 1.

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, le parole: "di superficie agricola totale" sono sostituite dalle seguenti: "di superficie agricola utilizzata".

2. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2010, le parole: "fino a settantadue pasti giornalieri" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad una media giornaliera di cinquanta posti, calcolata annualmente.".

3. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2010, il secondo periodo è soppresso.

4. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/2010, è abrogato.

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.