Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.1 agricoltura e foreste |
Data: | 12/03/2008 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Divieto) |
Art. 3. (Sanzioni) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 2.1.88 - L.R. 12 marzo 2008, n. 7.
Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM).
(B.U. 15 marzo 2008, n. 6)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge stabilisce disposizioni transitorie per la salvaguardia delle colture agricole nella regione Molise da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM),in assenza di norme per l'applicazione del principio di coesistenza.
Art. 2. (Divieto)
1. Fino all'adozione della disciplina regionale per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito all'articolo 2 del
2. La disciplina regionale per l'applicazione del principiodi coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche di cui al comma 1, è adottata entro il 31 dicembre 2013 anche sulla base di criteri concordati con le regioni confinanti mediante apposite intese [1].
2-bis. La Regione sostiene la fornitura e l'utilizzo dei prodotti provenienti dalla filiera corta e dagli organismi non geneticamente modificati negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva di scuole di ogni ordine e grado, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati. Per tale motivo, la fornitura e l'utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta in misura superiore al 50 per cento oppure l'utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati, pur nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, costituiranno titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva [2].
Art. 3. (Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 [3].
2. Le violazioni sono accertate ai sensi della
3. Fermi restando i poteri di vigilanza di altre autorità previsti da leggi nazionali o regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l'A.R.P.A. Molise, tramite l'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale, istituito dalla legge regionale 26giugno 2006, n. 12, svolge attività di monitoraggio e di analisi dei prodotti di origine vegetale per verificare l'eventuale presenza di OGM ed ha funzioni di accertamento e di contestazione delle infrazioni al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 2.
4. Le sanzioni sono irrogate dalla Regione ed i relativi introiti sono destinati a finanziare le attività dell'Osservatorio di cui al comma 3.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. La legge è comunicata alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, secondo paragrafo, della direttiva n. 98/34/CEdel Consiglio del 22 giugno 1998.
[1] Comma già modificato dall'art. 20 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 10 della