Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.1 agricoltura e foreste |
Data: | 02/10/2006 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 4 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: |
Art. 2. 1. All'articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo l'espressione "pedo-climatiche" è inserito il punto. Inoltre è soppresso il periodo successivo. |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. |
§ 2.1.84 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, concernente: "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi".
(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).
1. All'art. 4 della
«9 bis. Il riconoscimento di tartufaia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all'art. 13, comma 2. Inoltre non si possono riconoscere "tartufaie controllate o riservate" negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi».
2. Al comma 2 dell'art. 5 della
3. Al comma 2 dell'art. 8 della
4. I commi 2 e 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/ 2005 sono abrogati.
1. All'articolo 8, comma 3, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.