§ 2.1.84 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, concernente: "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:02/10/2006
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 4 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Art. 2.      1. All'articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo l'espressione "pedo-climatiche" è inserito il punto. Inoltre è soppresso il periodo successivo.
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 2.1.84 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, concernente: "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi".

(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).

 

Art. 1.

     1. All'art. 4 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

     «9 bis. Il riconoscimento di tartufaia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all'art. 13, comma 2. Inoltre non si possono riconoscere "tartufaie controllate o riservate" negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi».

     2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2005 aggiungere in fine il seguente periodo: "La costituzione di consorzi volontari può essere effettuata nelle zone geografiche di raccolta di cui all'art. 13, comma 2.".

     3. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2005 le parole: "La ricerca è altresì vietata nella giornata di sabato, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate.", sono soppresse.

     4. I commi 2 e 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/ 2005 sono abrogati.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo l'espressione "pedo-climatiche" è inserito il punto. Inoltre è soppresso il periodo successivo.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.