§ 2.1.60 - Legge Regionale 22 maggio 2000, n. 37.
Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:22/05/2000
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Tipologia degli investimenti.
Art. 4.  Contributi.
Art. 5.  Funzione amministrativa ed istruttoria.
Art. 6.  Vincoli.
Art. 7.  Revoca.
Art. 8.  Procedure.
Art. 9.  Compatibilità con le norme comunitarie.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.60 - Legge Regionale 22 maggio 2000, n. 37. [1]

Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise.

(B.U. n. 11 del 1 giugno 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise promuove e sostiene la cooperazione agricola come strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento e sviluppo del settore agricolo e agroalimentare.

     2. La presente legge ha le seguenti finalità:

     a) valorizzare le produzioni agricole e zootecniche e favorire il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, contribuendo a consolidare ed accrescere l'occupazione nelle stesse;

     b) agevolare il processo di aggregazione fra cooperative che decidono di integrare le loro attività, onde favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agroalimentari;

     c) sostenere il processo di investimento in impianti ed in innovazioni organizzative, tecnologiche e di prodotto, in particolare quelle che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute dei produttori agricoli e dei consumatori;

     d) favorire l'acquisizione di servizi innovativi;

     e) favorire lo sviluppo di azioni commerciali e promozionali da parte delle imprese cooperative;

     f) supportare la realizzazione di sistemi di assicurazione qualità aziendale certificati secondo norme riconosciute a livello internazionale.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le imprese cooperative operanti nel settore agricolo, nel settore agroalimentare ed agroindustriale di seguito elencate, a condizione che l'approvvigionamento di materia prima sia effettuato almeno per il cinquantuno per cento tramite conferimento dei soci:

     a) le società cooperative agricole, agroindustriali, agroalimentari e loro consorzi;

     b) le cooperative forestali, bracciantili e di coadiuvanti agricoli;

     c) le società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi, qualora l'attività esercitata risulti rivolta in modo prevalente e continuativo nei confronti dei soci operatori agricoli;

     d) le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, agroalimentari e agroindustriali socie non sia inferiore al cinquantuno per cento;

     e) le forme permanenti e gli organismi associativi costituiti in forma cooperativa fra due o più soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);

     f) le organizzazioni regionali delle cooperative agricole aderenti agli organismi nazionali giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

 

     Art. 3. Tipologia degli investimenti.

     1. I benefici della presente legge sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative:

     a) spese di costituzione e di avvio di nuove società cooperative con priorità per quelle con presenza di giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta;

     b) realizzazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, ammodernamento e l'acquisto di strutture, compresa la sistemazione delle relative aree di pertinenza, destinate alla produzione, alla raccolta, alla conservazione, alla lavorazione, alla trasformazione, al controllo di qualità e di gestione ambientale dei processi e dei prodotti ed alla loro commercializzazione anche mediante la realizzazione di appositi centri, nonché acquisto di impianti, macchine e attrezzature connesse alle suddette attività;

     c) progetti di concentrazione e comunque aggregazione produttiva e/o commerciale per il raggiungimento di economie di scala tra i soggetti previsti nell'art. 2, ad eccezione delle società di capitali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2;

     d) acquisizione di beni immateriali, quali diritti di brevetto, know- how e servizi di marketing e promozione generale di marchi collettivi di qualità, anche ecologici, e relativa pubblicizzazione dei vantaggi derivanti;

     e) spese di consulenza e assistenza finanziaria e spese di consulenza mirate all'introduzione ed al miglioramento di sistemi di qualità, sicurezza sul lavoro, igienico-sanitari e di gestione ambientale all'interno delle imprese e all'ottenimento della certificazione di processo e di prodotto;

     f) ampliamento del numero dei soci o aumento del capitale sociale delle cooperative, mediante interventi di ricapitalizzazione, finalizzati esclusivamente ad investimenti;

     g) per gli organismi citati alla lettera f) dell'art. 2 lo svolgimento dei compiti di istituto e l'attuazione di programmi intesi a promuovere la cooperazione agricola; in particolare le spese relative a:

     - studi sulla cooperazione agricola;

     - diffusione dei principi cooperativi e attività promozionale;

     - organizzazione servizi di assistenza tecnica e contabile alle cooperative;

     - formazione specialistica e aggiornamento dei quadri dirigenti delle cooperative e di assistenza tecnica nei confronti dei produttori agricoli loro soci;

     - iniziative volte alla valorizzazione, anche commerciale, della cooperazione agricola, agroalimentare e agroindustriale.

 

     Art. 4. Contributi.

     1. In riferimento alle tipologie di cui all'art. 3 sono previsti i seguenti contributi rapportati alle spese ammissibili:

     a) contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle cooperative di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, rispettivamente nella misura dell'ottanta, sessanta e quaranta per cento del totale delle spese e comunque per un importo cumulativo nei tre anni non superiore al cinquanta per cento del relativo fatturato;

     b) contributo agli investimenti:

     - delle cooperative per la conduzione di terreni nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE n. 1257/1999, Titolo II, capo I, art. 7 e dalle nuove Linee guida per gli aiuti di Stato nel settore agricolo adottate il 24 novembre 1999 dalla Commissione europea;

     - dei soggetti di cui all'art. 2, relativi ad impianti di trasformazione e commercializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE n. 1257/1999, Titolo II, capo VII, art. 28 e dalle nuove Linee guida per gli aiuti di Stato nel settore agricolo adottate il 24 novembre 1999 dalla Commissione europea;

     - contributo alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo di nuove forme associative o nuovi organismi associativi tra due o più imprese di cui all'art. 2, per lo svolgimento di tutte o parte delle funzioni aziendali. Il contributo è concesso fino ad un massimo di cinque anni in maniera decrescente rispettivamente nelle seguenti percentuali massime annuali: cento, ottanta, sessanta, quaranta, venti per cento delle suddette spese. Qualora nel quadro di un piano di investimento e razionalizzazione delle strutture associate si rendano inutilizzabili beni gravati da vincoli di destinazione, tali vincoli sono rimossi a condizione che i proventi delle relative cessioni siano iscritti al capitale netto dell'organismo attraverso cui avviene l'aggregazione ed utilizzati, nei successivi tre anni, per la realizzazione di nuovi investimenti;

     c) contributi nella misura del quarantacinque per cento alle spese ammesse di investimenti di cui alle successive lettere d) ed f), che attuino appositi programmi di miglioramento;

     d) le cooperative che per la realizzazione di programmi di investimento, amplino la base sociale o comunque aumentino il capitale sociale, sono ammesse ad un apporto di capitale da parte della Regione Molise nella misura massima pari agli aiuti di cui alla lettera b). Tale apporto è realizzato solo in caso di imprese in equilibrio finanziario. Qualora le imprese di cui all'art. 2 presentino congiuntamente domanda di ammissione ai benefici della lettera b) e della presente lettera, il finanziamento complessivamente concesso non può superare i limiti di aiuto di cui alla lettera b);

     e) limitatamente ai tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge regionale, per favorire l'adesione di nuovi soci alle cooperative di cui all'art. 2, qualora le stesse siano in equilibrio finanziario, viene concesso un aiuto all'organismo associativo nella misura massima del quarantacinque per cento della quota di capitale che gli stessi nuovi soci sottoscrivono a condizione che si impegnino a rimanere tali per almeno un quinquennio. Il finanziamento massimo concedibile in tre anni è pari a 100.000 Euro per ciascun beneficiario;

     f) contributo alle organizzazioni regionali delle cooperative agricole citate all'art. 2 lettera f) per le spese di cui alla lettera g) dell'art. 3 a copertura delle spese sostenute. Il contributo viene ripartito in maniera direttamente proporzionale al numero delle cooperative agricole aderenti a ciascuna organizzazione, al numero complessivo dei soci, al volume di attività ed al capitale sociale delle cooperative stesse operanti in ambito regionale.

 

     Art. 5. Funzione amministrativa ed istruttoria.

     1. In attesa dell'attuazione delle specifiche funzioni amministrative attribuite agli Enti locali, ai sensi della legge regionale 29 settembre 1999 n. 34, l'istruttoria tecnico-economica delle domande di finanziamento verrà effettuata dall'Assessorato competente per materia, che potrà avvalersi di esperti in materia di economia agraria, economia aziendale, marketing e finanza, scelti tra il personale docente dell'Università degli Studi del Molise, tra il personale esperto di società di consulenza e revisione e del settore della cooperazione.

 

     Art. 6. Vincoli.

     1. I beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono di norma inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione e di uso per finalità agricole, agroalimentari e agroindustriali di durata decennale per gli immobili e quinquennale per gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata.

     2. Nell'ipotesi che i beni oggetto del vincolo siano riconosciuti dalla Regione inutilizzabili per le loro originarie finalità, la loro cessione può essere autorizzata dalla stessa Regione a condizione che i proventi siano reinvestiti per finalità agricole. In tal caso decorre dal momento della realizzazione dei nuovi investimenti un periodo vincolativo pari a quello residuo precedentemente gravante sui beni ceduti.

 

     Art. 7. Revoca.

     1. La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta la revoca integrale dei contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati degli interessi al tasso legale.

     3. La mancata, totale o parziale, esecuzione del progetto ammesso al finanziamento comporta automaticamente la revoca totale o parziale del finanziamento concesso o erogato.

 

     Art. 8. Procedure.

     1. La Giunta regionale, nel rispetto della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri, le priorità, le modalità e i termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande, al fine della concessione dei benefici della presente legge, adottando i relativi provvedimenti amministrativi.

     2. Gli atti deliberativi di prima applicazione di cui al comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Compatibilità con le norme comunitarie.

     1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi in quanto compatibili con il Regolamento n. 1257/1999 e con le nuove Linee guida per gli aiuti di Stato adottate dalla Commissione europea il 24 novembre 1999.

     2. La presente legge verrà notificata alla Commissione europea. In seguito all'esito positivo dell'esame comunitario potranno essere avviate le procedure di concessione dei finanziamenti.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 o con successiva legge di variazione.

     2. Relativamente agli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del Bilancio.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 10 della L.R. 1 aprile 2005, n. 10.