§ 2.1.33 - Legge Regionale 2 marzo 1984, n. 3.
Provvedimenti per lo sviluppo dell'elicicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:02/03/1984
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento delle zoocolture ed ai fini di favorire lo sviluppo di più ampie potenzialità produttive agricole, la Regione Molise incoraggia e tutela le [...]
Art. 2.      Agli imprenditori agricoli singoli, con preferenza ai coltivatori diretti, residenti nei comuni definiti svantaggiati e compresi nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio [...]
Art. 3.      I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui all'art. 2 dovranno inviare entro il 31 maggio di ogni anno una documentazione istanza alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura [...]
Art. 4.      A norma dell'art. 6 della legge regionale di contabilità del 3 dicembre 1977, n. 44 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in L. 50.000.000, faranno carico sul [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 2.1.33 - Legge Regionale 2 marzo 1984, n. 3. [1]

Provvedimenti per lo sviluppo dell'elicicoltura.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1984).

 

Art. 1.

     Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento delle zoocolture ed ai fini di favorire lo sviluppo di più ampie potenzialità produttive agricole, la Regione Molise incoraggia e tutela le iniziative dirette a favorire l'elicicoltura.

 

     Art. 2.

     Agli imprenditori agricoli singoli, con preferenza ai coltivatori diretti, residenti nei comuni definiti svantaggiati e compresi nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio C.E.E. n. 75/273/C.E.E. del 28 aprile 1975, la Regione concede un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta tecnicamente ed economicamente ammissibile, per la realizzazione o l'ampliamento di parchi elicici confinati a ciclo biologico integrale di dimensioni non superiori a 5.000 mq. netti che allevino o Helix pomatia o Helix adspersa ed altre varietà in relazione alle fasce altimetriche ad esse favorevoli.

     Il contributo è concesso per:

     A) opere di recinzione perimetrale interne ed esterne;

     B) acquisto riproduttori delle specie di cui al comma precedente;

     C) acquisto attrezzature tecniche necessarie alla funzionalità dell'allevamento.

 

     Art. 3.

     I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui all'art. 2 dovranno inviare entro il 31 maggio di ogni anno una documentazione istanza alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

     Alla domanda dovranno essere allegati il progetto delle opere da realizzare, una relazione tecnico-agronomico-economica, l'analisi chimico - fisica del terreno interessato all'allevamento e gli altri documenti di rito.

     Ultimata l'istruttoria, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, trasmetterà l'istanza, corredata dal proprio parere, alla Giunta Regionale per l'adozione del provvedimento definitivo.

 

     Art. 4.

     A norma dell'art. 6 della legge regionale di contabilità del 3 dicembre 1977, n. 44 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in L. 50.000.000, faranno carico sul bilancio 1984, già presentato al Consiglio.

     Al finanziamento della spesa per gli anni successivi si provvederà con la stessa legge approvativa dei bilanci.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.