§ 2.1.32 - Legge Regionale 24 gennaio 1984, n. 1.
Norme che regolano l'attività dei Consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:24/01/1984
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Riconoscimento.
Art. 3.  Requisiti per il riconoscimento regionale degli organismi di cui all'art. 1.
Art. 4.  Vigilanza.
Art. 5.  Adeguamento degli statuti preesistenti.
Art. 6.  Provvidenze regionali e anticipazioni.
Art. 7.  Rinvio alla legislazione statale preesistente.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Pubblicazione.


§ 2.1.32 - Legge Regionale 24 gennaio 1984, n. 1.

Norme che regolano l'attività dei Consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1984).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge ha lo scopo di regolamentare l'attività dei Consorzi di produttori agricoli, delle associazioni dei produttori agricoli, delle cooperative di primo e secondo grado e dei consorzi di produttori, costituiti per l'attuazione della difesa, sia attiva che passiva, delle produzioni agricole intensive o pregiate, dalle avversità atmosferiche o dalle calamità naturali, di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

 

     Art. 2. Riconoscimento.

     Gli organismi di cui all'art. 1, sono costituiti con atto pubblico e devono essere riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta Regionale.

     La domanda per il riconoscimento va inoltrata al Presidente della Giunta, tramite l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e deve contenere l'elenco dei soci, i quali devono rappresentare una pluralità di associati, il cui raccolto medio non sia inferiore al 10% della produzione regionale anche per un solo prodotto.

     Avverso il mancato riconoscimento è possibile inoltrare ricorso direttamente al Presidente della Giunta, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

 

     Art. 3. Requisiti per il riconoscimento regionale degli organismi di cui all'art. 1.

     Gli organismi di cui all'art. 1 sono retti da uno statuto proposto dall'assemblea dei soci.

     L'approvazione dello statuto e delle successive eventuali modifiche avvengono con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura.

     Lo statuto deve prevedere la denominazione, la sede, gli organi ed il patrimonio dell'Ente, la durata dell'Associazione che non può essere inferiore a 10 anni, gli scopi sociali, ed inoltre le forme di ordinamento, l'amministrazione e la gestione della cassa sociale.

     Lo statuto deve anche prevedere:

     a) il diritto di ammissione a socio, per tutti i produttori agricoli della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

     b) il diritto di ricorso al Presidente della Giunta Regionale, in caso di reiezione della domanda a socio;

     c) l'obbligo di versamento, da parte dei soci, del contributo annuo, in rapporto al valore della produzione denunciata e ratificata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Campobasso, sulla scorta della media delle mercuriali dell'annata precedente;

     d) che i due terzi dei seggi del Consiglio di Amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati;

     e) il termine, non superiore a 40 giorni, entro il quale il Consiglio di Amministrazione deve notificare all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione, decorso il quale senza alcuna pronunzia la domanda si ritiene accolta;

     f) la nomina del collegio sindacale, con la facoltà della Giunta Regionale, del Ministro per l'Agricoltura e Foreste e del Ministro per il Tesoro di designare propri rappresentanti.

     In caso di partecipazione al Collegio del funzionario designato dal Ministro per il Tesoro, al medesimo saranno attribuite le funzioni di Presidente.

 

     Art. 4. Vigilanza.

     Gli Organismi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta Regionale che ha la potestà di intervenire pure in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e la nomina di un Commissario.

     La vigilanza viene esercitata dalla Giunta Regionale, tramite l'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

     La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, delibera la nomina di un funzionario regionale nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con diritto di far parte del Consiglio di gestione della cassa sociale.

     Per le attività che formano oggetto del riconoscimento e delle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, i Consorzi dovranno costituire una cassa sociale in conformità di quanto disposto dall'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificato dall'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e dall'art. 20 della medesima legge n. 364 del 1970. La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nelle predette leggi statali; la cassa deve formare, altresì, oggetto di gestione separata da parte dell'apposito Consiglio di gestione.

     Gli organismi devono tenere le scritture, i libri ed i registri secondo istruzioni tecniche che saranno impartite dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura. I consorzi che intendono beneficiare degli interventi contributivi per la Cassa sociale o per altre attività, sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni disposte dall'Assessore Regionale all'Agricoltura al quale devono trasmettere:

     1) copia dei bilanci e relative relazioni del Collegio sindacale, entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea;

     2) copia delle deliberazioni concernenti programmi di attività e convenzioni con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine entro 30 giorni dalla loro assunzione;

     3) tutte le informazioni e dati che potranno essere richiesti per l'esercizio della vigilanza.

 

     Art. 5. Adeguamento degli statuti preesistenti.

     Gli organismi costituiti e riconosciuti con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, non sono assoggettati alla procedura di cui all'art. 2 della presente legge, ma sono tenuti all'adeguamento del loro statuto ai principi stabiliti dall'art. 3 della presente legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 6. Provvidenze regionali e anticipazioni.

     La Giunta Regionale, fermo restando le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata ed integrata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, concede ai Consorzi di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale:

     1) contributi di funzionamento, al fine di favorire il funzionamento amministrativo dei Consorzi; detti contributi saranno proporzionati al valore della produzione annua denunziata e, comunque, non potranno superare il 40 per cento delle spese ritenute ammissibili dalla Giunta Regionale;

     2) contributi per programmi, a seguito di affidamenti, regolati da apposite convenzioni, per la realizzazione degli interventi e delle attività previste nei programmi regionali di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche o da altri parassiti;

     3) contributi per la dotazione della cassa sociale, in materia di difesa passiva in riduzione dei contributi gravanti sugli associati, da concedere fino alla misura massima del 25 per cento del contributo complessivo posto a carico degli associati [1].

     Sui contributi di cui ai precedenti punti 1) e 3), la Giunta Regionale può erogare anticipazioni fino al 35 per cento dell'importo concesso, al momento della presentazione dei bilanci di previsione, a fronte della spesa preventivata; i conguagli saranno erogati al momento della presentazione dei bilanci consuntivi approvati dagli Organi statutari dei Consorzi, previo esame di merito da parte della Giunta regionale [2].

     La Regione, altresì, estende agli Organi di cui all'art. 1 le provvidenze creditizie e fidejussorie, previste dalla legislazione regionale vigente nel tempo a favore delle cooperative e loro Consorzi operanti nel settore agricolo.

 

     Art. 7. Rinvio alla legislazione statale preesistente.

     Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, modificata ed integrata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     Per l'anno 1984 e seguenti all'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con iscrizioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in relazione alle assegnazioni dello Stato, a carico di appositi capitoli del relativo bilancio di competenza.

 

     Art. 9. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.