§ 2.1.30 - Legge Regionale 17 gennaio 1983, n. 5.
Proroga del prestito agrario di esercizio concesso allo Zuccherificio del Molise S.p.A. di Termoli per la campagna bieticola 1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:17/01/1983
Numero:5


Sommario
Art. 1.      E' prorogato per un anno a partire dalla scadenza 10 ottobre 1982 e nella misura del 50% della somma concessa, il prestito della Regione Molise con nulla-osta 2858 del 13 luglio 1981 ai sensi [...]
Art. 2.      L'onere derivante dal concorso regionale sugli interessi per la proroga concessa ai sensi del precedente articolo sarà quantificato con la legge approvativa del bilancio 1983.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.30 - Legge Regionale 17 gennaio 1983, n. 5. [1]

Proroga del prestito agrario di esercizio concesso allo Zuccherificio del Molise S.p.A. di Termoli per la campagna bieticola 1981.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1983).

 

Art. 1.

     E' prorogato per un anno a partire dalla scadenza 10 ottobre 1982 e nella misura del 50% della somma concessa, il prestito della Regione Molise con nulla-osta 2858 del 13 luglio 1981 ai sensi dell'art. 4, lett. c) e d) della legge regionale n. 5 del 10 febbraio 1978, allo Zuccherificio del Molise S.p.A.; il tasso globale di riferimento sarà quello in vigore alla data della scadenza originaria.

 

     Art. 2.

     L'onere derivante dal concorso regionale sugli interessi per la proroga concessa ai sensi del precedente articolo sarà quantificato con la legge approvativa del bilancio 1983.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.