§ 2.1.13 - Legge Regionale 19 dicembre 1975, n. 47.
Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:19/12/1975
Numero:47


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise, allo scopo di migliorare qualitativamente e quantitativamente la produzione di grano duro nonchè di favorire l'estendimento delle colture foraggere, concede contributi fino al [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale, per ogni esercizio finanziario, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e sentita la competente Commissione Consiliare - che riferisce entro il termine di trenta giorni [...]
Art. 3.      Le domande di contributo, redatte su appositi modelli, conformi al modello allegato "A" alla presente legge, distribuiti gratuitamente dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, [...]
Art. 4.      Alla liquidazione dei contributi, di cui al precedente art. 1, provvede la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno 1975, con le disponibilità del cap. 1710 del relativo bilancio di previsione "Fondo occorrente per [...]
Art. 6.      Per l'anno 1975:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.1.13 - Legge Regionale 19 dicembre 1975, n. 47. [1]

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

(B.U. n. 35 del 31 dicembre 1975).

 

Art. 1.

     La Regione Molise, allo scopo di migliorare qualitativamente e quantitativamente la produzione di grano duro nonchè di favorire l'estendimento delle colture foraggere, concede contributi fino al trenta per cento sul prezzo di acquisto delle sementi di grano duro di "base" e di "1° riproduzione" e delle sementi foraggere certificate.

     I contributi possono essere concessi agli imprenditori agricoli, con preferenza per le cooperative e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale, per ogni esercizio finanziario, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e sentita la competente Commissione Consiliare - che riferisce entro il termine di trenta giorni dalla richiesta - sulla base degli elementi oggettivi che andranno evidenziandosi, nonchè delle disponibilità finanziarie di bilancio, stabilisce le specie da ammettere a contributo, l'entità dello stesso e gli eventuali limiti quantitativi.

 

     Art. 3.

     Le domande di contributo, redatte su appositi modelli, conformi al modello allegato "A" alla presente legge, distribuiti gratuitamente dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, devono pervenire all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, o agli Uffici periferici di questo entro il trentuno di dicembre [2].

     Alle domande devono essere allegati i cartellini di certificazione e la fattura, in originale o copia, rilasciata dalle ditte autorizzate al commercio delle sementi.

     Sulla fattura deve essere specificato, sotto la responsabilità del venditore, l'esatta categoria di certificazione del seme fornito nonchè il numero che contrassegna il cartellino di confezione, secondo quanto stabilito dalla legge 1096 del 25 novembre 1971 e relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 1065 dell'8 novembre 1973. Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasmettono all'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste le suddette domande, con proprio parere, entro i trenta giorni successivi alla loro scadenza.

 

     Art. 4.

     Alla liquidazione dei contributi, di cui al precedente art. 1, provvede la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno 1975, con le disponibilità del cap. 1710 del relativo bilancio di previsione "Fondo occorrente per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", in ragione di L. 150.000.000, istituendo nello stato di previsione della spesa un nuovo capitolo di bilancio così denominato: Cap. 1435 "Contributi regionali sul prezzo di acquisto di sementi di grano duro di "base" e di "1° riproduzione" e di sementi foraggere certificate da concedere agli imprenditori agricoli della Regione Molise, con preferenza per le cooperative e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati". - L. 150.000.000.

     Per l'anno 1976, l'onere della spesa, previsto in Lire 300.000.000 (trecentomilioni), viene iscritto al nuovo capitolo di bilancio n. 1955 "Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate", previa riduzione di pari importo del cap. 1930 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti).

     Per gli anni successivi, i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di lancio, saranno previsti nell'apposito capitolo del preventivo. [3]

 

     Art. 6.

     Per l'anno 1975:

     a) l'entità del contributo è prevista nella misura del trenta per cento;

     b) vengono ammesse a contributo tutte le varietà di sementi di grani duri di "base" e di "1°riproduzione", nonchè tutte le specie di foraggere certificate;

     c) si prescinde dal limite quantitativo di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.

     [In deroga a quanto stabilito nel primo comma dell'art. 3, la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alla semina autunnale 1975 viene fissata al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.] [4]

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato A

(Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 giugno 1978, n. 11. In precedenza il termine di presentazione delle domande di contributo era stato prorogato, per l'annata agraria 1976-77, al 31 gennaio 1977 dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 7.

[3] L'originario secondo comma viene così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 maggio 1976, n. 14.

[4] L'art. 2 della L.R. 10 maggio 1976, n. 14 sopprime il presente comma sostituendoli con i testi seguenti: