§ 2.1.12 - Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 45.
Interventi per la commercializzazione dei prodotti agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:05/06/1975
Numero:45


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise promuove e favorisce iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando la esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, [...]
Art. 2.      I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario, di cui all'art. 36
Art. 3.      Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 devono essere presentate all'Assessorato all'Agricoltura, il quale, dopo averle fatte istruire dagli organi tecnici della Regione, le [...]
Art. 4.      Gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in L. 200.000.000 per lo esercizio in corso, faranno carico al Cap. 1440 del Bilancio Regionale di previsione per il 1975.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.1.12 - Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 45. [1]

Interventi per la commercializzazione dei prodotti agricoli.

(B.U. n. 22 del 16 giugno 1975).

 

Art. 1.

     La Regione Molise promuove e favorisce iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando la esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, dell'Ente di Sviluppo o di altri Enti particolarmente qualificati.

     A tal fine concede un concorso sugli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli al tasso di riferimento determinato dal Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Di detto tasso il 5% graverà a carico dei sopracitati Enti e la differenza a carico della Regione.

     La Regione stipula apposita convenzione con istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

 

     Art. 2.

     I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario, di cui all'art. 36

     della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'espletamento delle procedure di riscossione coattiva.

     Detti Istituti sono autorizzati ad operare, una volta, all'atto della prima amministrazione, sull'importo dei prestiti la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario a garanzia.

 

     Art. 3.

     Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 devono essere presentate all'Assessorato all'Agricoltura, il quale, dopo averle fatte istruire dagli organi tecnici della Regione, le sottoporrà all'approvazione della Giunta Regionale.

     Il Presidente, su conforme deliberazione di quest'ultima. emetterà il nulla osta per la concessione dei prestiti.

 

     Art. 4.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in L. 200.000.000 per lo esercizio in corso, faranno carico al Cap. 1440 del Bilancio Regionale di previsione per il 1975.

     Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.