§ 1.15.17 - R.R. 7 marzo 2003, n. 2.
Regolamento concernente le modalità di emanazione dei bandi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.15 disciplina dei procedimenti amministrativi
Data:07/03/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1 .
Art. 2.      A tal fine, le strutture della Direzione generale I hanno il compito di effettuare, in tempi brevi, tale verifica di compatibilità, prima della approvazione e della conseguente pubblicazione del [...]
Art. 3.      Le Direzioni interessate, ciascuna per la propria competenza, devono trasmettere alla Direzione generale I la bozza di bando che intendano approvare.
Art. 4.      Tale regolamento viene notificato alle Direzioni generali della Regione ed è immediatamente esecutivo.


§ 1.15.17 - R.R. 7 marzo 2003, n. 2. [1]

Regolamento concernente le modalità di emanazione dei bandi regionali.

(B.U. 15 marzo 2003, n. 6).

 

     Art. 1.

     La Regione Molise assicura le compatibilità dei bandi regionali con la normativa nazionale e comunitaria, nonché con il Programma Operativo regionale.

 

          Art. 2.

     A tal fine, le strutture della Direzione generale I hanno il compito di effettuare, in tempi brevi, tale verifica di compatibilità, prima della approvazione e della conseguente pubblicazione del bando stesso.

 

          Art. 3.

     Le Direzioni interessate, ciascuna per la propria competenza, devono trasmettere alla Direzione generale I la bozza di bando che intendano approvare.

     Esse potranno procedere solo dopo la conclusione dell'esame preventivo.

 

          Art. 4.

     Tale regolamento viene notificato alle Direzioni generali della Regione ed è immediatamente esecutivo.


[1] Convalidato dall'art. 8 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.