§ 1.15.16 - R.R. 4 giugno 2002, n. 10.
Regolamento concernente gli adempimenti regionali per le procedure di notifica degli aiuti di Stato.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.15 disciplina dei procedimenti amministrativi
Data:04/06/2002
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. In ottemperanza agli articoli 87 ed 88 del Trattato di Roma, il Presidente della Giunta regionale provvede a notificare alla Commissione europea i progetti di legge e gli atti amministrativi [...]
Art. 2.      1. Al fine della attivazione della procedura di notifica, il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale, dopo l'espressione del parere della Commissione [...]
Art. 3.      1. Gli atti adottati dalla Giunta regionale concernenti aiuti di stato e regimi di concorrenza sono tempestivamente trasmessi alla Commissione europea dopo l'approvazione della relativa delibera.
Art. 4.      1. Il Presidente della Giunta regionale, tramite le strutture della Programmazione, verifica gli indici di aiuto ed inoltre effettua i censimenti periodici dei regimi regionali, dandone [...]
Art. 5.      1. Gli enti locali comunicano gli atti contenenti elementi di aiuto al Presidente della Regione Molise che ne cura la conseguente notifica degli stessi alla Unione europea.


§ 1.15.16 - R.R. 4 giugno 2002, n. 10. [1]

Regolamento concernente gli adempimenti regionali per le procedure di notifica degli aiuti di Stato.

(B.U. n. 13 del 15 giugno 2002).

 

Art. 1.

     1. In ottemperanza agli articoli 87 ed 88 del Trattato di Roma, il Presidente della Giunta regionale provvede a notificare alla Commissione europea i progetti di legge e gli atti amministrativi diretti ad istituire o modificare aiuti alle imprese o che incidono sui regimi comunitari di concorrenza.

     2. I suddetti atti vengono corredati dalle schede illustrative per le notifiche di cui all'ALLEGATO 1 al presente regolamento; tali schede vengono predisposte dagli assessorati competenti, quando le proposte siano d'iniziativa della Giunta regionale e dalle strutture consiliari quando esse siano di iniziativa consiliare.

 

     Art. 2.

     1. Al fine della attivazione della procedura di notifica, il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale, dopo l'espressione del parere della Commissione consiliare competente, i progetti di legge o ogni altro atto concernente regimi di aiuto di cui all'articolo 1.

     2. Gli atti suddetti sono iscritti all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale; essi possono essere discussi solo dopo la comunicazione della conclusione favorevole dell'esame da parte della Commissione europea.

     3. Nel caso in cui la Commissione europea formuli dei rilievi alle proposte di cui all'articolo 1, il Presidente, previa istruttoria da parte della competente struttura della Direzione Programmazione, inoltra al Consiglio regionale, per le conseguenti determinazioni dell'Assemblea, eventuali proposte di modifica agli atti stessi.

     4. Il Presidente del Consiglio regionale dirama disposizioni organizzative agli organi ed alle strutture consiliari per l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     1. Gli atti adottati dalla Giunta regionale concernenti aiuti di stato e regimi di concorrenza sono tempestivamente trasmessi alla Commissione europea dopo l'approvazione della relativa delibera.

     2. Essi devono essere corredati dalle schede di notifica compilate dagli assessorati competenti.

     3. Ai suddetti atti viene data esecuzione solamente dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame comunitario.

 

     Art. 4.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, tramite le strutture della Programmazione, verifica gli indici di aiuto ed inoltre effettua i censimenti periodici dei regimi regionali, dandone comunicazione alla Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles.

 

     Art. 5.

     1. Gli enti locali comunicano gli atti contenenti elementi di aiuto al Presidente della Regione Molise che ne cura la conseguente notifica degli stessi alla Unione europea.

     2. I suddetti atti sono esecutivi solo dopo la comunicazione dell'esito favorevole dell'esame della Commissione europea.

 

 

Allegato 1

 

INFORMAZIONI

da includere nelle notifiche

A NORMA DELL'ARTICOLO 88 - PARAGRAFO 3

 

1. Stato membro: ................................................................................................................…….....................

2. Ministero o altro ente statale responsabile dell'iniziativa legale e dell'applicazione: ...........……..............

..........................................................................................................................................................……........

3. Titolo del regime di aiuto: ...............................…….....................................................................................

4. Base giuridica (accludere copia della base giuridica o del progetto della base giuridica se esiste al momento della notifica):

- Titolo: .........................................................................................................................................................

- Riferimento: ...............................................................................................................................................

5. Si tratta di un regime nuovo o della modifica di un regime esistente? SI/NO

- Se il regime di aiuto sostituisce un regime esistente, indicare quale: ....…...................................................

…......................................................................................................................................................................

6. Per i regimi esistenti:

- notificato alla Commissione il: ....................................................................................................................

- autorizzato dalla Commissione il: ................................................................................................................

- Specificare quali regole e condizioni sono oggetto di modifica e per quali ragioni: ...................................

…......................................................................................................................................................................

7. Livello al quale il regime viene gestito:

- amministrazione centrale;

- amministrazione regionale;

- altro.

8. Scopo del regime: fornire una sola categoria di obiettivi [8.1 o 8.2 o 8.3]

8.1 Aiuti orizzontali:

- A quale scopo? (per esempio investimenti generali, PMI, R&S, ambiente, economie d'energia, ecc.): ..…..

...................................................................................................................................................................…….

8.2 Aiuti regionali:

- Regioni o zone sovvenzionabili (NUTS livello 3 (1) o inferiore).

8.3 Aiuti settoriali:

- Settori sovvenzionabili (NACE a 3 cifre o nomenclatura nazionale equivalente da precisare se del caso) (2).

 

(1) NUTS: Nomenclatura per le unità territoriali statistiche nelle Comunità Europee.

(2) NACE: Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee.

 

9. Altre limitazioni o orientamenti dell'aiuto:

- specificare eventuali limiti (numero degli addetti oppure fatturato o altri) posti ai beneficiari degli aiuti o eventuali altre condizioni/criteri positivi utilizzati per determinare i beneficiari: …........................................

10. Quali sono gli strumenti (o le forme) dell'aiuto? (CANCELLARE LE VOCI INUTILI):

- Sovvenzioni a fondo perduto;

- prestiti agevolati (compresi i particolari sulle modalità di garanzia del prestito);

- agevolazioni in conto interessi;

- sgravio fiscale;

- garanzia (compresi i particolari sulle modalità di garanzia e eventuali oneri addebitati per la garanzia);

- altri (specificare);

- per ciascun strumento di aiuto dev'essere fornita una precisa descrizione delle regole e delle condizioni di applicazione, compresi in particolare le percentuali di aiuto, il relativo trattamento fiscale e se l'aiuto viene concesso automaticamente una volta soddisfatti determinati criteri oggettivi oppure se sussiste un elemento di discrezionalità da parte delle autorità competenti.

11. Per ciascuno strumento di aiuto devono essere specificate le spese che possono essere oggetto di aiuti (per esempio terreni, fabbricati, attrezzature, personale, formazione, spese per consulenze, ecc.): ….............

……...................................................................................................................................................................

12. Precisare gli aiuti eventualmente rimborsabili in caso di successo dei progetti (indicare i criteri con cui è misurato). Devono essere specificate anche le penalità (per esempio rimborso) per mancata esecuzione del progetto da parte del beneficiario: ..................................................................................................................

13. Qualora sia previsto più di uno strumento di aiuto devono essere specificate le possibilità del beneficiario di cumulare più strumenti: ............................................................................................................................…

Devono essere altresì specificate le possibilità di cumulare l'aiuto in questione con eventuali altri regimi di aiuto in vigore: ..............................................................................................................................................

14. Durata:

14.1. Numero di anni: ….................................................................................................................................

14.2. In caso di regime esistente, si tratta di una proroga? SI/NO

Durata della proroga: ..........…......................................................................................................................

15. Spesa:

15.1. In caso di nuovo regime:

- stanziamenti di bilancio per la durata del regime o stima delle minori entrate in caso di spesa fiscale;

- se il regime è a tempo indeterminato, indicare una stima delle spese annuali per i tre prossimi anni.

15.2. In caso di modifica di un regime esistente:

- stanziamenti di bilancio per la durata d'applicazione del regime o stima delle minori entrate in caso di sgravio fiscale non automatico;

- se il regime è a tempo indeterminato, fornire una stima delle spese annuali:

spese effettuate negli ultimi tre anni;

stime delle minori entrate in caso di spese fiscali per gli ultimi tre anni.

15.3. Indicare il ritmo di finanziamento previsto specificando:

- si tratta di uno stanziamento votato annualmente? SI/NO

- in caso negativo, a quale periodo si riferisce? …………………………………………………………….

- altre disposizioni: ………………………………………………………………………………………….

16. Per i regimi che non hanno obiettivi settoriali specifici e per quelli che non hanno obiettivi regionali specifici precisare rispettivamente le eventuali concentrazioni settoriali o regionali possibili: .........................

17. Numero stimato di beneficiari (cancellare le voci inutili):

- meno di 10;

- da 10 a 50;

- da 51 a 100;

- da 101 a 500;

- da 501 a 1.000;

- oltre 1.000.

18. Gli Stati membri dovrebbero fornire una giustificazione motivata delle ragioni che fanno ritenere il regime d'aiuto compatibile col trattato se tali ragioni non sono chiaramente evidenziate dagli obiettivi dell'aiuto definiti nella notifica a causa della natura intrinseca del regime. La giustificazione deve essere accompagnata, se del caso, dal necessario materiale statistico (per esempio per gli aiuti regionali i dati socio-economici sulle regioni beneficiarie) …………………………………...…...............................................

................................................................................................................…..................................................

19. Altre informazioni utili: ...................….................................................................................................

..............................................................…....................................................................................................

 


[1] Abrogato dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.