Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.14 persone giuridiche di interesse regionale |
Data: | 10/10/2005 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 27 dell'accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di [...] |
Art. 2. 1. Gli effetti della presente legge si intendono prodotti dalla data di insediamento del Comitato di Vigilanza e controllo con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 68 [...] |
Art. 3. Pubblicazione. |
§ 1.14.10 – L.R. 10 ottobre 2005, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1 «Regionalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale', ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745».
(B.U. 15 ottobre 2005, n. 29).
1. L'articolo 27 dell'accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo di cui alla
"Art. 27. Indennità ai componenti del Comitato di vigilanza.
1. Ai componenti del Comitato di vigilanza e controllo spetta l'indennità prevista al comma 13 dell'articolo 3 del
2. Ai componenti del Comitato di vigilanza e controllo spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla vigente normativa statale.".
1. Gli effetti della presente legge si intendono prodotti dalla data di insediamento del Comitato di Vigilanza e controllo con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 68 del 5 maggio 2004.
Art. 3. Pubblicazione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.