Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.14 persone giuridiche di interesse regionale |
Data: | 14/01/1980 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di agevolare il Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale Isernia-Venafro a conseguire i propri fini istituzionali, è concesso a quel Consorzio un contributo in conto capitale di [...] |
Art. 2. L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo verrà effettuata nella misura del 20% a presentazione di documentata richiesta da parte del Consorzio. Il restante 80% sarà corrisposto [...] |
Art. 3. All'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183. |
Art. 4. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. |
§ 1.14.3 - Legge Regionale 14 gennaio 1980, n. 1. [1]
Intervento straordinario nell'area del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale Isernia-Venafro.
(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1980).
Al fine di agevolare il Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale Isernia-Venafro a conseguire i propri fini istituzionali, è concesso a quel Consorzio un contributo in conto capitale di L. 400 milioni per l'attuazione, nell'agglomerato di Pozzilli, di un organico piano di sondaggi e di lavori di sbancamento e rimozione di eventuali reperti archeologici.
I lavori vanno attuati sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise.
L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo verrà effettuata nella misura del 20% a presentazione di documentata richiesta da parte del Consorzio. Il restante 80% sarà corrisposto su stati di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a lire 50 milioni, approvati dai competenti Organi del Consorzio medesimo.
Alla liquidazione e pagamento dell'anticipazione e delle rate successive, si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
All'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della
Ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della