§ 1.14.3 - Legge Regionale 14 gennaio 1980, n. 1.
Intervento straordinario nell'area del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale Isernia-Venafro.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.14 persone giuridiche di interesse regionale
Data:14/01/1980
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Al fine di agevolare il Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale Isernia-Venafro a conseguire i propri fini istituzionali, è concesso a quel Consorzio un contributo in conto capitale di [...]
Art. 2.      L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo verrà effettuata nella misura del 20% a presentazione di documentata richiesta da parte del Consorzio. Il restante 80% sarà corrisposto [...]
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Art. 4.      La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 1.14.3 - Legge Regionale 14 gennaio 1980, n. 1. [1]

Intervento straordinario nell'area del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale Isernia-Venafro.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1980).

 

Art. 1.

     Al fine di agevolare il Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale Isernia-Venafro a conseguire i propri fini istituzionali, è concesso a quel Consorzio un contributo in conto capitale di L. 400 milioni per l'attuazione, nell'agglomerato di Pozzilli, di un organico piano di sondaggi e di lavori di sbancamento e rimozione di eventuali reperti archeologici.

     I lavori vanno attuati sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise.

 

     Art. 2.

     L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo verrà effettuata nella misura del 20% a presentazione di documentata richiesta da parte del Consorzio. Il restante 80% sarà corrisposto su stati di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a lire 50 milioni, approvati dai competenti Organi del Consorzio medesimo.

     Alla liquidazione e pagamento dell'anticipazione e delle rate successive, si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 la quota di L. 400.000.000 di parte del fondo globale previsto al capitolo 55400 del bilancio 1979 resta assegnata all'esercizio medesimo. Lo stanziamento delle nuove spese verrà iscritto nell'esercizio 1980 nell'apposito capitolo da inserire al Titolo II - Sezione 5° - Rubrica n. 13 - Settore 2° "Contributo in conto capitale al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale Isernia - Venafro per l'attuazione di un piano di sondaggi e lavori atti a salvaguardare l'esistenza di reperti archeologici nell'area dell'agglomerato di Pozzilli" con esplicito riferimento che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

 

     Art. 4.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.