§ 1.13.20 - L.R. 10 febbraio 2009, n. 5.
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: "Riordino e ridefinizione delle comunità montane", come modificato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.13 comunità montane
Data:10/02/2009
Numero:5


Sommario
Art. 1. 1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane), come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, il secondo [...]
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 1.13.20 - L.R. 10 febbraio 2009, n. 5.

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: "Riordino e ridefinizione delle comunità montane", come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19.

(B.U. 16 febbraio 2009, n. 3)

 

Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane), come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, un solo consigliere comunitario".

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.