§ 1.13.18 – L.R. 7 luglio 2006, n. 14.
Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, recante: 'Riordino e ridefinizione delle Comunità montane'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.13 comunità montane
Data:07/07/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 recante: "Riordino e ridefinizione delle Comunità montane" è sostituito dal seguente:


§ 1.13.18 – L.R. 7 luglio 2006, n. 14.

Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, recante: 'Riordino e ridefinizione delle Comunità montane'.

(B.U. 15 luglio 2006, n. 20).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 recante: "Riordino e ridefinizione delle Comunità montane" è sostituito dal seguente:

     "Art. 27. Organizzazione delle funzioni dirigenziali.

     1. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono stabilire che, in mancanza di altro personale con qualifica dirigenziale oltre il segretario, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del Testo Unico siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, prevedendo altresì i criteri e le modalità per l'attribuzione".