§ 1.13.17 – L.R. 10 ottobre 2005, n. 32.
Interpretazione autentica del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12: “Riordino e ridefinizione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.13 comunità montane
Data:10/10/2005
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del-la legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane), deve interpretarsi nel senso che se la parità di [...]
Art. 2.  Pubblicazione.


§ 1.13.17 – L.R. 10 ottobre 2005, n. 32.

Interpretazione autentica del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12: “Riordino e ridefinizione delle comunità montane”.

(B.U. 15 ottobre 2005, n. 29).

 

Art. 1.

     1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del-la legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane), deve interpretarsi nel senso che se la parità di voti si verifica tra un consigliere comunale eletto tale ed il sindaco o un consigliere proclamato tale in quanto candidato sindaco non eletto, il primo prevale comunque ai fini della nomina nel consiglio comunitario.

 

     Art. 2. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.