§ 1.11.12 - Legge Regionale 7 febbraio 1990, n. 6. [*]
Disciplina regionale di riforma degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:07/02/1990
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Natura Compiti.
Art. 3.  Patrimonio.
Art. 4.  Regolamento interno.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Composizione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 7.  Designazioni.
Art. 8.  Il Presidente e Vice Presidente.
Art. 9.  Comitato Esecutivo.
Art. 10.  Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11.  Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
Art. 12.  Compiti del Comitato esecutivo.
Art. 13.  Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 14.  Comitato Tecnico Consultivo.
Art. 15.  Indennità di carica e compensi.
Art. 16.  Controlli.
Art. 17.  Controllo sostitutivo.
Art. 18.  Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
Art. 19.  Revoca del Presidente.
Art. 20.  Indirizzo e coordinamento.
Art. 21.  Del personale.
Art. 22.  Bilancio preventivo.
Art. 23.  Conto consuntivo.
Art. 24.  Disposizioni transitorie Commissario ad acta.
Art. 25.  Norma finanziaria.
Art. 26.  Norma finale.
Art. 27.  Norma d'urgenza.


 § 1.11.12 - Legge Regionale 7 febbraio 1990, n. 6. [*]

Disciplina regionale di riforma degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1990).

 

Art. 1. Oggetto.

     La Regione Molise, in attuazione di quanto previsto agli articoli 13 e 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, emana la presente disciplina regionale di riforma degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P) di Campobasso e di Isernia.

 

     Art. 2. Natura Compiti.

     Ciascun I.A.C.P., strumento tecnico - operativo della Regione nel campo dell'edilizia residenziale, esercita nell'ambito di ciascuna provincia le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente ed è dotato di autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla presente legge.

     L'Ente assume la personalità giuridica di diritto pubblico.

     Lo I.A.C.P. provvede:

     a) ad attuare interventi di edilizia residenziale pubblica mediante la costruzione di abitazioni ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, tramite l'impiego delle risorse finanziarie all'uopo destinate dalla Comunità Economica Europea, dello Stato e della Regione;

     b) a realizzare e recuperare alloggi, utilizzando anche risorse finanziarie proprie;

     c) ad assumere rapporti di convenzione con gli Enti locali per la manutenzione e l'amministrazione del patrimonio edilizio;

     d) ad assumere rapporti di convenzione con gli Enti locali per la progettazione e l'esecuzione di opere e piani di edilizia residenziale pubblica;

     e) a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale.

 

     Art. 3. Patrimonio.

     1. Ciascun I.A.C.P. ha patrimonio proprio, costituito:

     a) da i beni mobili ed immobili, attualmente in proprietà degli I.A.C.P. e che in seguito perverranno.

     2. Alle spese per il funzionamento lo I.A.C.P. provvede:

     a) con le rendite patrimoniali;

     b) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie;

     c) con assegnazioni della Regione;

     d) con i proventi rivenienti dallo svolgimento delle attività e da prestazioni di servizi;

     e) con eventuali liberalità disposte da Enti pubblici o da privati.

 

     Art. 4. Regolamento interno.

     1. Gli istituti determinano con apposito regolamento l'organizzazione interna ed il funzionamento dei propri organi in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

     2. Il regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 60 giorni dal suo insediamento.

 

     Art. 5. Organi.

     1. Gli organi dello I.A.C.P sono:

     - Il Consiglio di Amministrazione;

     - Il Presidente;

     - Il Comitato Esecutivo;

     - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 6. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

     1. Il Consiglio di Amministrazione di ciascun IACP è composto da 13 Consiglieri così ripartiti [1]:

     a) nove rappresentanti eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a sei;

     b) un rappresentante dell'A.N.C.I. indicato dalla rispettiva sezione provinciale;

     c) un rappresentante scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     d) un rappresentante degli assegnatari scelti dal Consiglio Regionale tra i designati delle organizzazioni provinciali di categoria;

     e) un rappresentante designato dalla rispettiva Amministrazione Provinciale.

     2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della stessa.

     3. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più componenti la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista per la nomina. I componenti sostituiti durano nella carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

     4. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

     5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per oltre tre adunanze consecutive decadono dalla carica.

     6. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio presenti, in caso di parità a maggioranza è determinata dal voto del presidente.

 

     Art. 7. Designazioni.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e tempestivamente in ragione della scadenza quinquennale, provvede a richiedere secondo la competenza le designazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

     2. Qualora, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, non siano pervenute tutte le designazioni, può validamente costituirsi il Consiglio di Amministrazione sulla base di designazioni che ricoprano almeno i due terzi dei componenti.

     3. Resta fermo l'obbligo d'integrazione in ragione delle successive designazioni per le quali si procede anche con singoli provvedimenti.

 

     Art. 8. Il Presidente e Vice Presidente.

     1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della stessa, tra i componenti di cui al comma 1 lettera a) art. 6.

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e sovrintende al funzionamento dello I.A.C.P., convoca, determinandone l'ordine dei lavori, e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e dà esecuzione alle deliberazioni.

     3. In caso di assenze o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

     4. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti di cui al comma 1° lettera a) dell'art. 6, della prima seduta utile.

     5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica cinque anni.

 

     Art. 9. Comitato Esecutivo.

     1. Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri di Amministrazione nominati dal Consiglio nella sua prima riunione, tra i componenti di cui alle lettere a) b) c) e) del comma 1, art. 6.

     2. In caso di rinunzie o decadenza di uno o più membri del Comitato Esecutivo la sostituzione avviene con le medesime modalità previste per la nomina.

     3. Il Comitato Esecutivo dura in carica cinque anni.

 

     Art. 10. Collegio dei Revisori dei Conti.

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a due.

     2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato, con decreto, dal Presidente della Giunta Regionale.

     3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni.

     4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale 18 settembre 1989, n. 19.

 

     Art. 11. Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

     1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

     2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Istituto ed adotta le deliberazioni riguardanti:

     a) la nomina nella sua prima riunione del vice-presidente e del comitato esecutivo;

     b) il bilancio di previsione e le variazioni che occorre apportare ad esso durante il corso dell'esercizio;

     c) il bilancio consuntivo, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

     d) le iniziative, i programmi ed i provvedimenti da adottare per l'attuazione degli interventi demandati alla competenza dello IACP dalla normativa vigente [2];

     e) il regolamento di amministrazione e contabilità;

     f) il regolamento del personale;

     g) il regolamento sul funzionamento degli organi;

     h) gli atti e contratti di acquisto ed alienazione dei beni immobili;

     i) l'accensione e la cancellazione di ipoteche per contrazione di mutui [3];

     l) lo stare e resistere in giudizio e le relative transazioni;

     m) le convenzioni con gli Istituti di credito, la stipula di contratti di mutuo;

     n) le accettazioni di eredità, donazioni e di legali;

     o) il funzionamento della Commissione Tecnica Consultiva;

     p) gli atti o i contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai cento milioni.

 

     Art. 12. Compiti del Comitato esecutivo.

     1. Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e lo svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione e delibera sugli atti e contratti che comportino spese di importo non superiore a cento milioni, predispone i bilanci dell'Istituto e provvede all'amministrazione del personale con l'osservanza delle norme regolamentari.

     2. Le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo sono comunicate dal Presidente al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.

     3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei componenti.

     4. Il Comitato Esecutivo ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo quanto specificatamente attribuito a detto organo al comma 2 dell'art. 11 ad eccezione delle lettere l) e o).

     5. I provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo ai cui al precedente comma vanno sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella sua prima riunione utile e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione.

 

     Art. 13. Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

     a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi e predispone le relazioni che l'accompagnano;

     b) controlla la gestione dell'Istituto;

     c) elabora annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a trasmetterla, con eventuali osservazioni alla Giunta ed al Consiglio Regionale.

     2. I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

 

     Art. 14. Comitato Tecnico Consultivo.

     1. Presso lo I.A.C.P. è costituito un Comitato Tecnico Consultivo composto da:

     a) il Presidente dello IACP che lo presiede [4];

     b) un funzionario regionale designato su proposta dell'Assessore Regionale delegato all'Edilizia Residenziale Pubblica, dalla Giunta Regionale;

     c) un funzionario tecnico dell'Istituto, designato dal Comitato Esecutivo;

     d) tre esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due.

     2. Il Comitato Tecnico è integrato di volta in volta dal rappresentante legale dell'Ente Locale interessato.

     3. Il Comitato esprime parere sugli atti tecnici oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Comitato esecutivo o degli enti interessati. Il Comitato tecnico consultivo è insediato dal Presidente dell'Istituto. Funge da segretario un funzionario dell'Istituto, all'uopo nominato [5].

     4. I compensi dovuti ai componenti del Comitato Tecnico Consultivo, estranei all'Amministrazione regionale e a quella dello I.A.C.P., sono liquidati nella misura di cui alla Legge Regionale 1 marzo 1983, n. 7, art. 1.

     I relativi oneri sono a carico dello I.A.C.P..

 

     Art. 15. Indennità di carica e compensi.

     1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Comitato Esecutivo di ciascun I.A.C.P., spettano indennità di carica mensili pari al 75% di quelle stabilite per il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti il Comitato Esecutivo dell'ERSAM dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 4; nonchè il rimborso delle spese di viaggio previste in detta legge.

     2. Ai componenti dei Consigli di Amministrazione degli I.A.C.P. è dovuta una indennità pari a quella fissata per i componenti degli Organi Regionali di Controllo, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.

     3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è dovuta un'indennità rapportata a quella prevista per i Presidenti degli I.A.C.P. nelle seguenti rispettive misure:

     a) Presidente del Collegio 50%

     b) Componente 35%

     Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.

 

     Art. 16. Controlli.

     1. Il controllo è esercitato secondo quanto stabilito dalla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19. [6]

 

     Art. 17. Controllo sostitutivo.

     1. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento, per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte dello I.A.C.P., la Giunta Regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento.

     2. Il Presidente della Giunta, in caso di persistente inadempienza, nomina, un Commissario "ad acta".

 

     Art. 18. Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

     1. Il Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. e il Comitato Esecutivo possono essere sciolti con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, nel caso di:

     a) persistente violazione di norme di legge, di direttive o indirizzi regionali o per altre gravi irregolarità, nonostante specifico richiamo;

     b) mancata attuazione, senza giustificato motivo dei programmi di intervento o dei programmi di gestione del patrimonio;

     c) per gravi motivi di pubblico interesse; d) impossibilità di funzionamento del Consiglio.

     2. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario straordinario per la gestione provvisoria dello I.A.C.P. per un periodo non superiore a 6 mesi.

 

     Art. 19. Revoca del Presidente.

     1. Il Presidente dello I.A.C.P., con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa, è revocato dalla carica: per persistente violazione di norme di legge e per altri gravi irregolarità, nonostante specifico richiamo, e per gravi motivi di pubblico interesse.

 

     Art. 20. Indirizzo e coordinamento.

     1. La Giunta Regionale esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli Istituti, in conformità a quanto disposto dalla programmazione regionale.

     2. Gli Istituti presentano annualmente alla Giunta Regionale, nei termini da essa fissati, una relazione sull'andamento dei programmi di attività e dei programmi di gestione del patrimonio.

     3. La Giunta può disporre altre modalità di informazione relativamente allo stato di attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della contabilità, nonchè ai modi di gestione del patrimonio.

     4. Entro il 30 settembre di ogni anno La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione generale sull'attuazione dei programmi di intervento e dei programmi di gestione del patrimonio degli Istituti, nonchè sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio.

 

     Art. 21. Del personale.

     1. La struttura operativa dello I.A.C.P., informa ai principi della legislazione regionale in materia di organizzazione degli Uffici, è ordinata con il Regolamento del personale di cui all'art. 11, secondo comma, lettera f).

     2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono coerenti alla legislazione regionale e conformi agli accordi nazionali concernenti il personale degli I.A.C.P..

     3. L'assunzione del personale avviene mediante pubblico concorso, con le modalità e i criteri stabiliti con il regolamento del personale, nel rispetto comunque della normativa statale quando diversamente essa disponga.

     4. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio di Amministrazione delibera la pianta organica del personale.

     5. In via transitoria il personale di ruolo presso i predetti enti all'entrata in vigore della legge continuerà a svolgere i compiti correlati alle qualifiche funzionali di appartenenza conservando le posizioni economiche e di carriera, l'anzianità maturata e la sede di lavoro.

 

     Art. 22. Bilancio preventivo.

     1. L'esercizio finanziario dello I.A.C.P. ha inizio il 13 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno [7].

     2. Secondo quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto della Regione e dall'art. 26 della legge di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 il bilancio preventivo, redatto in conformità ai principi della legislazione vigente, è trasmesso alla Giunta Regionale non oltre il 1 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo ed è approvato dal Consiglio Regionale con la legge approvativa del Bilancio Regionale.

     3. Il bilancio preventivo dello I.A.C.P. è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

     4. [8]

     5. La procedura relativa ai provvedimenti da adottare è quella prevista all'art. 16 [9].

 

     Art. 23. Conto consuntivo.

     1. Secondo quanto disposto dall'art. 55 dello Statuto della Regione e dell'art. 26 della legge di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, il rendiconto generale finanziario e patrimoniale, redatto nello schema del consuntivo della Regione, è trasmesso alla Giunta Regionale entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

     2. Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

     3. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio Regionale con la stessa legge approvativa del consuntivo della Regione di cui forma allegato.

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie Commissario ad acta.

     1. Con la nomina di Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti di cui agli articoli 8), 9) e 10, decadono a tutti gli effetti i corrispondenti vecchi organi di ciascun I.A.C.P..

     2. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, nomina apposito Commissario per ciascun Istituto nella persona di funzionario regionale di livello dirigenziale che provvede:

     a) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dello I.A.C.P. ed alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

     b) alla compilazione dell'elenco del personale in servizio, con i dati sulla posizione giuridica e sul trattamento economico;

     c) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria all'adempimento dei predetti compiti.

     3. Gli atti del Commissario sono sottoposti a controllo della Giunta Regionale.

     4. Il Commissario cessa dalla carica all'atto dell'espletamento del mandato e comunque non oltre sessanta giorni dall'assunzione delle funzioni assegnate.

     5. I Commissari trasmettono al Consiglio ed alla Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 25. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     2. La quantificazione della spesa annuale sarà determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci regionali.

 

     Art. 26. Norma finale.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, resta ferma la normativa statale e regionale vigente.

 

     Art. 27. Norma d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2014, n. 21.

[1] Alinea così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 1991, n. 8.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24 giugno 1991, n. 8.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 24 giugno 1991, n. 8.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 24 giugno 1991, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 24 giugno 1991, n. 8.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 giugno 1991, n. 8.

[7] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 24 giugno 1991, n. 8.

[8] Comma soppresso dall'art. 5, comma 2, della L.R. 24 giugno 1991, n. 8.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.R. 24 giugno 1991, n. 8.