§ 1.11.7 - Legge Regionale 12 luglio 1982, n. 17.
Interventi finanziari a favore dell'Ente Risorse Idriche del Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:12/07/1982
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Per assicurare il finanziamento delle spese correnti dell'Ente Risorse Idriche del Molise (ERIM) è concesso, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 31, per i primi [...]
Art. 2.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è finanziato con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.11.7 - Legge Regionale 12 luglio 1982, n. 17. [1]

Interventi finanziari a favore dell'Ente Risorse Idriche del Molise.

(B.U. n. 15 del 16 luglio 1982).

 

Art. 1.

     Per assicurare il finanziamento delle spese correnti dell'Ente Risorse Idriche del Molise (ERIM) è concesso, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 31, per i primi cinque anni, a partire dall'esercizio 1982, un contributo annuo di L. 50.000.000.

     Alla concessione del contributo annuale provvede la Giunta con proprio provvedimento deliberativo.

     Alla liquidazione e pagamento sarà provveduto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è finanziato con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'anno 1982 la spesa relativa è posta a carico del nuovo capitolo n. 21300 "Contributo regionale all'ERIM nelle spese correnti" che prevede uno stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000 previa riduzione di pari importi degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 55200 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso".

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.