§ 1.10.71 - R.R. 3 gennaio 2002, n. 1.
Regolamento disciplinante la riorganizzazione del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:03/01/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali è modificato e riorganizzato come struttura autonoma che opera, con funzioni di ausiliarità, per l'esercizio delle attività [...]
Art. 2.      Il Capo di Gabinetto svolge le funzioni di Dirigente del Servizio, nei termini di cui all'art. 23 della Legge Regionale n. 7/1997, avvalendosi della propria autorità operativa, con funzioni di [...]
Art. 3. Uffici Servizi Generali.      Il Settore sovrintende alle funzioni formali di rappresentanza, agli impegni protocollari e alle relazioni esterne del Presidente con Istituzioni pubbliche e private; attende alle concessioni di [...]
Art. 4. Ufficio Comunicazione Istituzionale.      All'Ufficio sono demandate:
Art. 5. Ufficio Rapporti Istituzionali.      All'ufficio sono demandate le attività finalizzate:
Art. 6. Ufficio Attuazione del Programma di Governo.      All'Ufficio sono demandate le attività finalizzate a supportare l'azione del Presidente nella realizzazione degli obiettivi programmatici. L'Ufficio potrà avvalersi anche della collaborazione di [...]
Art. 7. Disposizione finale.      Lo schema organizzativo allegato è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.


§ 1.10.71 - R.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

Regolamento disciplinante la riorganizzazione del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali.

(B.U. 16 gennaio 2002, n. 1).

 

Art. 1.

     Il Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali è modificato e riorganizzato come struttura autonoma che opera, con funzioni di ausiliarità, per l'esercizio delle attività istituzionali del Presidente e con compiti di raccordo e coordinamento dell'attività complessiva della Regione per la realizzazione degli obbiettivi programmatici.

 

     Art. 2.

     Il Capo di Gabinetto svolge le funzioni di Dirigente del Servizio, nei termini di cui all'art. 23 della Legge Regionale n. 7/1997, avvalendosi della propria autorità operativa, con funzioni di Segreteria Tecnica, e dei seguenti Uffici:

     - Servizi Generali;

     - Comunicazione Istituzionale;

     - Rapporti Istituzionali;

     - Attuazione del Programma di Governo.

     A supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente può nominare suoi Consiglieri, nel numero massimo di cinque, con competenze professionali nei seguenti campi:

     a) comunicazione istituzionale e strategica;

     b) ricerca, sviluppo e programmazione economica;

     c) giuridico;

     d) amministrativo-gestionale;

     e) economico;

     f) relazioni internazionali;

     g) federalismo fiscale e tributario;

     h) utilizzo fondi comunitari.

     L'incarico di Consigliere è conferito dal Presidente, a soggetti in possesso di notevole e specifica esperienza professionale.

     Ai Consiglieri del Presidente, se esterni all'Amministrazione regionale, sulla base di un contratto individuale di diritto privato, è attribuito un compenso massimo annuale lordo di pari alla retribuzione massima tabellare, (comprensiva dell'indennità di posizione, spettante ai Dirigenti regionali responsabili di Servizio), oltre al rimborso delle spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore. Gli incarichi su descritti, in ogni caso, hanno termine con la cessazione del Presidente della Regione.

     Il Presidente potrà, altresì, nominare un proprio portavoce le cui funzioni, compiti e responsabilità saranno definite nel decreto di nomina.

     Inoltre potrà dotare, in base alla Legge n. 150/2000, l'ufficio stampa di due unità esterne.

     Essi dovranno possedere i requisiti di cui alla Legge n. 150/2000. Il rapporto giuridico delle figure esterne è uniformato alla figura esterna prevista per la segreteria politica del Presidente. Il livello e la funzione saranno definiti dal contratto che definirà il rapporto. Gli incarichi delle unità esterne e del portavoce hanno termine con la cessazione del Presidente della Regione.

 

     Art. 3. Uffici Servizi Generali.

     Il Settore sovrintende alle funzioni formali di rappresentanza, agli impegni protocollari e alle relazioni esterne del Presidente con Istituzioni pubbliche e private; attende alle concessioni di patrocinio, adesioni e contributi previsti dalle leggi regionali ed alla organizzazione di manifestazioni; attende a tutte le attività finalizzate ad assicurare l'efficiente esercizio delle funzioni attribuite al gabinetto sotto il profilo della funzionalità ed idoneità logistica e strutturale degli ambienti, delle attrezzature, delle risorse strumentali e di supporto.

     L'Ufficio si articola in quattro strutture operative:

     - Affari del Cerimoniale;

     - Posta e protocollazione, archivio, riproduzione e catalogazione documentale;

     - Economato, cassa, approvvigionamento e magazzino della cancelleria e degli stampati, servizi telematici e di rete, impiantistica, manutenzione generale;

     - Ufficio servizi comuni.

     All'interno della struttura affari del cerimoniale il Presidente avrà facoltà di inserire due figure di VI livello, esterne all'organico regionale, il cui rapporto giuridico è uniformato alla figura esterna prevista per la segreteria politica del Presidente; le due figure avranno la funzione di assistenti del Presidente.

     Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente del Servizio mediante propri atti dispositivi.

 

     Art. 4. Ufficio Comunicazione Istituzionale.

     All'Ufficio sono demandate:

     - le competenze giuridico-amministrative dirette ad assicurare assistenza al Presidente nell'espletamento degli atti a lui direttamente attribuiti dalle leggi, curandone il procedimento approvativo e relazionandolo sulla applicazione o eventuale modifica delle norme che investono la sua competenza;

     - le attività finalizzate ad assicurare una corretta e tempestiva comunicazione istituzionale, rendendo accessibili le informazioni e la documentazione riguardante le attività e il funzionamento della Regione Molise. Tanto al fine di migliorare il rapporto con i cittadini, con le espressioni della realtà regionale, attraverso ogni utile impulso finalizzato ad attivare e sollecitare i riferimenti istituzionali e le strutture amministrative regionali per il perseguimento del principio di trasparenza e giustizia.

     Si articola in tre strutture operative:

     - Leggi e Decreti e Atti del Presidente;

     - Relazioni con il Pubblico;

     - Ufficio Stampa.

     Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente del Servizio mediante propri atti dispositivi.

 

     Art. 5. Ufficio Rapporti Istituzionali.

     All'ufficio sono demandate le attività finalizzate:

     - ad assistere e supportare il Presidente della Giunta nelle relazioni con l'Unione europea, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Unificata. In tale veste cura il necessario coordinamento con gli uffici e i servizi regionali interessati alle specifiche tematiche;

     - a curare i rapporti istituzionali, con le diverse articolazioni strutturali dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dei livelli centrali dello Stato, con i Rappresentanti delle realtà istituzionali, sociali ed economiche presenti sul territorio regionale, con gli Stati esteri.

     L'Ufficio si articola in quattro Strutture operative:

     - Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea – con sede a Bruxelles (legge n. 52 del 6 febbraio 1994, art. 58, comma 4);

     - Delegazione romana di rappresentanza;

     - Rapporti con la Realtà Regionale;

     - Rapporti internazionali – (D.P.R. 31 marzo 1994).

     Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente del Servizio mediante propri atti dispositivi.

 

     Art. 6. Ufficio Attuazione del Programma di Governo.

     All'Ufficio sono demandate le attività finalizzate a supportare l'azione del Presidente nella realizzazione degli obiettivi programmatici. L'Ufficio potrà avvalersi anche della collaborazione di uno dei Consiglieri del Presidente specificatamente incaricato.

     L'Ufficio si articola in tre strutture operative:

     - Rapporti con il Consiglio Regionale;

     - Ufficio statistico;

     - Monitoraggio, Politiche Settoriali e Documentazione.

     Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente del Servizio mediante propri atti dispositivi.

 

     Art. 7. Disposizione finale.

     Lo schema organizzativo allegato è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

     Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 7/1997, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo in linea con le innovazioni normative introdotte dopo l'emanazione della citata legge.

 

 

Allegato [1]

Schema organizzativo

 


[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 del R.R. 11 gennaio 2002, n. 3.