§ 1.10.68 - Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 28.
Prime disposizioni in materia di incompatibilità e di indennità degli Assessori non Consiglieri Regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:14/04/2000
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Possono essere nominati Assessori Regionali, anche se non Consiglieri Regionali, i cittadini che hanno i requisiti per essere candidati al Consiglio Regionale e che non versano in situazioni [...]
Art. 2.      1. Agli Assessori Regionali di cui all'art. 1, è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta Regionale, una indennità pari alla indennità di carica [...]
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2000, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con successiva legge di [...]
Art. 4.      1 . La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...]


§ 1.10.68 - Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 28.

Prime disposizioni in materia di incompatibilità e di indennità degli Assessori non Consiglieri Regionali.

(B.U. n. 8 del 15 aprile 2000).

 

Art. 1.

     1. Possono essere nominati Assessori Regionali, anche se non Consiglieri Regionali, i cittadini che hanno i requisiti per essere candidati al Consiglio Regionale e che non versano in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per gli stessi Consiglieri Regionali.

 

     Art. 2.

     1. Agli Assessori Regionali di cui all'art. 1, è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta Regionale, una indennità pari alla indennità di carica spettante ai Consiglieri Regionali.

     2. A detti soggetti sono altresì estese, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i Consiglieri Regionali e per gli Assessori Consiglieri.

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2000, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con successiva legge di variazione del bilancio.

     2. Per gli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.

 

     Art. 4.

     1 . La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.