§ 1.10.59 - Legge Regionale 6 marzo 1996, n. 14.
Assunzione nei ruoli organici dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise dei Divulgatori Agricoli formati ai sensi ai sensi dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:06/03/1996
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Assunzione in ruolo dei divulgatori agricoli.
Art. 3.  Utilizzo dei divulgatori agricoli.
Art. 4.  Abrogazione.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.
Art. 6.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.10.59 - Legge Regionale 6 marzo 1996, n. 14. [1]

Assunzione nei ruoli organici dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise dei Divulgatori Agricoli formati ai sensi ai sensi dei Regolamenti CEE n. 270/79 e n. 2052/88. [2]

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Per garantire lo svolgimento di un efficace servizio di divulgazione agricola sul proprio territorio, la Regione, in attuazione del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270/7B, e successive modifiche ed integrazioni, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia e dal Regolamento CEE 24 giugno 1988 n. 2052/88, obiettivo "misura" Programma operativo "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse", assume nel ruolo ordinario dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise i (ERSAM) Divulgatori agricoli polivalenti e specializzati che abbiano superato i corsi organizzati dal Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli, Abruzzo- Campania-Molise (CIFDA-ACM), alla legge regionale a settembre 1982, n. 19, e dal Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno (FORMEZ), in base a quanto previsto dai citati Regolamenti CEE.

     2. L'assunzione nel ruolo ordinario dell'ERSAM è disposta nei livelli ottavo (qualifica funzionale "funzionario") per i Divulgatori agricoli laureati e sesto (qualifica funzionale "istruttore") per i divulgatori agricoli diplomati ed è riservata a quanti, in possesso dei requisiti di cui ai Regolamenti CEE n. 270/79 e n. 2052/88, sono stati ammessi ai corsi a seguito di pubblico concorso, con riferimento alla Regione Molise.

     3. L'immissione in ruolo dei divulgatori agricoli di cui al precedente primo comma avverrà dopo la rideterminazione della pianta organica.

     In attesa dell'organica riforma delle strutture e della pianta organica dell'ERSAM ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, il rapporto di lavoro a termine dei divulgatori agricoli assunti presso il suddetto Ente e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato sino all'effettiva immissione in ruolo ai sensi degli artt. 1 e 2.

 

     Art. 2. Assunzione in ruolo dei divulgatori agricoli.

     1. Le assunzioni nel ruolo ordinario dell'ERSAM previste dall'art. 1 riguardano quaranta unità delle cinquantaquattro ipotizzate nel piano quadro di divulgazione agricola.

     2. Le assunzioni nel ruolo organico dell'ERSAM previste dalla presente legge saranno disposte nei limiti della pianta organica che risulterà dalla rideterminazione di strutture e di organico da effettuarsi a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     A tal fine l'ERSAM, nel procedere alla verifica dei carichi di lavoro, ai sensi del richiamato decreto legislativo nonchè delle leggi 24 dicembre 1993 n. 537 e 23 dicembre 1994, n. 724, terrà conto del servizio reso dal personale di cui alla presente legge nell'esercizio di funzioni rilevanti ai fini dei regolamenti CEE. n. 270/ 79 e n. 2052/88, quindi prevederà, nell'ambito del nuovo sistema organizzativo, un'apposita struttura per la divulgazione agricola e le attività connesse dotata di adeguato organico.

     3. I corsi per la formazione dei Divulgatori agricoli presso il CIFDA- ACM e il Formez e le relative prove finali hanno valore di corso-concorso per l'assunzione nel ruolo ordinario dell'ERSAM limitatamente a coloro i quali, a seguito di pubblico concorso, sono stati ammessi ai corsi per essere impiegati dalla Regione Molise.

 

     Art. 3. Utilizzo dei divulgatori agricoli.

     1. Il personale di cui alla presente legge sarà utilizzato esclusivamente per attività di divulgazione e promozione dello sviluppo agricolo presso la sede centrale e le unità operative decentrate dell'ERSAM.

     2. Ai fini di una più omogenea e diffusa esecuzione di programmi e progetti finalizzati di divulgazione agricola di cui ai richiamati Regolamenti, i Divulgatori agricoli possono essere assegnati, dall'ERSAM d'intesa con la Giunta Regionale - previa presentazione ed approvazione di programmi specifici di attività - alle Comunità Montane, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni Cooperative riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. n. 15 77/47 ed Associazioni dei Produttori.

 

     Art. 4. Abrogazione.

     1. La disciplina della legge regionale 21 novembre 1988, n. 22 che risulta incompatibile con la presente legge è abrogata.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'applicazione del Regolamento CEE n. 270/79 e successive modifiche ed integrazioni nonchè con i contributi che saranno attribuiti alla Regione in applicazione del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni.

     La corrispondente somma sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la Legge Finanziaria che la accompagna.

 

     Art. 6. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] L'art. 24 della L.R. 23 novembre 2004, n. 27, abroga le disposizioni della presente legge che risultano in contrasto o incompatibili con la stessa L.R. 23 novembre 2004, n. 27.

[2] La presente legge è stata pubblicata con la seguente avvertenza: In sede di apposizione del visto alla Legge Regionale 6 marzo 1996, n. 14, il Commissario del Governo ha annotato che il Governo ha ribadito "l'osservazione relativamente alla norma finanziaria di cui all'art. 5 che le previsioni di finanziamento pubblico nazionale devono ritenersi indicative in attesa delle determinazioni da assumere dal C.I.P.E.".