Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione |
Data: | 06/03/1996 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Assunzione in ruolo dei divulgatori agricoli. |
Art. 3. Utilizzo dei divulgatori agricoli. |
Art. 4. Abrogazione. |
Art. 5. Disposizioni finanziarie. |
Art. 6. Dichiarazione di urgenza. |
§ 1.10.59 - Legge Regionale 6 marzo 1996, n. 14. [1]
Assunzione nei ruoli organici dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise dei Divulgatori Agricoli formati ai sensi ai sensi dei Regolamenti CEE n. 270/79 e n. 2052/88. [2]
(B.U. n. 5 del 16 marzo 1996).
Art. 1. Finalità.
1. Per garantire lo svolgimento di un efficace servizio di divulgazione agricola sul proprio territorio, la Regione, in attuazione del
2. L'assunzione nel ruolo ordinario dell'ERSAM è disposta nei livelli ottavo (qualifica funzionale "funzionario") per i Divulgatori agricoli laureati e sesto (qualifica funzionale "istruttore") per i divulgatori agricoli diplomati ed è riservata a quanti, in possesso dei requisiti di cui ai Regolamenti CEE n. 270/79 e n. 2052/88, sono stati ammessi ai corsi a seguito di pubblico concorso, con riferimento alla Regione Molise.
3. L'immissione in ruolo dei divulgatori agricoli di cui al precedente primo comma avverrà dopo la rideterminazione della pianta organica.
In attesa dell'organica riforma delle strutture e della pianta organica dell'ERSAM ai sensi del
Art. 2. Assunzione in ruolo dei divulgatori agricoli.
1. Le assunzioni nel ruolo ordinario dell'ERSAM previste dall'art. 1 riguardano quaranta unità delle cinquantaquattro ipotizzate nel piano quadro di divulgazione agricola.
2. Le assunzioni nel ruolo organico dell'ERSAM previste dalla presente legge saranno disposte nei limiti della pianta organica che risulterà dalla rideterminazione di strutture e di organico da effettuarsi a norma del
A tal fine l'ERSAM, nel procedere alla verifica dei carichi di lavoro, ai sensi del richiamato
3. I corsi per la formazione dei Divulgatori agricoli presso il CIFDA- ACM e il Formez e le relative prove finali hanno valore di corso-concorso per l'assunzione nel ruolo ordinario dell'ERSAM limitatamente a coloro i quali, a seguito di pubblico concorso, sono stati ammessi ai corsi per essere impiegati dalla Regione Molise.
Art. 3. Utilizzo dei divulgatori agricoli.
1. Il personale di cui alla presente legge sarà utilizzato esclusivamente per attività di divulgazione e promozione dello sviluppo agricolo presso la sede centrale e le unità operative decentrate dell'ERSAM.
2. Ai fini di una più omogenea e diffusa esecuzione di programmi e progetti finalizzati di divulgazione agricola di cui ai richiamati Regolamenti, i Divulgatori agricoli possono essere assegnati, dall'ERSAM d'intesa con la Giunta Regionale - previa presentazione ed approvazione di programmi specifici di attività - alle Comunità Montane, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni Cooperative riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. n. 15 77/47 ed Associazioni dei Produttori.
Art. 4. Abrogazione.
1. La disciplina della
Art. 5. Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della
La corrispondente somma sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la Legge Finanziaria che la accompagna.
Art. 6. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] L'art. 24 della
[2] La presente legge è stata pubblicata con la seguente avvertenza: In sede di apposizione del visto alla