§ 1.10.56 - Legge Regionale 28 febbraio 1995, n. 9.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 - Norme per l'inquadramento del personale comandato.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:28/02/1995
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano, nei limiti della pianta organica rideterminata ai sensi del decreto [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art 127 della costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.10.56 - Legge Regionale 28 febbraio 1995, n. 9.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 - Norme per l'inquadramento del personale comandato.

(B.U. n. 4 del 1 marzo 1995).

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano, nei limiti della pianta organica rideterminata ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme integrative, nonchè delle leggi n. 537/1993 e n. 724/1994, ai dipendenti in servizio al 30 dicembre 1991, in possesso, alla stessa data, dei requisiti previsti all'art. 1 della citata legge regionale ed in costanza di servizio in posizione di comando presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La decorrenza dell'inquadramento, disposta a seguito di specifica richiesta degli interessati previo assenso dell'Ente di appartenenza, è fissata alla data successiva al provvedimento di rideterminazione della pianta organica.

     3. I termini di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 sono riaperti e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico agli appositi capitoli del bilancio regionale di competenza.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art 127 della costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.