§ 1.10.46 - Legge Regionale 14 dicembre 1990, n. 32.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:14/12/1990
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 1.10.46 - Legge Regionale 14 dicembre 1990, n. 32.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione Molise - Triennio 1988-1990". [1]

(B.U. n. 23 del 15 dicembre 1990).

 

Art. 1. [1]

     [Alla legge regionale concernente "Stato giuridico e trattamento economico del Personale regionale e degli Enti dipendenti dalla Regione Molise - triennio 1988/1990" approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 novembre 1990 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:]

     1. [2]

     [2. [3]

     3. [4]]

     4. [5]

     [5. [6]]

 

     Art. 2. [1]

 

 


[1] La presente legge è stata interamente abrogata dall'art. 47, comma 2, lett. p), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dei punti 1) e 4) del comma 1 dell'art. 1.

[1] La presente legge è stata interamente abrogata dall'art. 47, comma 2, lett. p), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dei punti 1) e 4) del comma 1 dell'art. 1.

[2] Aggiunge il comma 5 all'art. 33 della L.R. 14 dicembre 1990, n. 31.

[3] Modificava l'ultimo comma dell'art. 36 della L.R. 14 dicembre 1990, n. 31. Abrogato dall'art. 47, comma 2, lett. p), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[4] Modificava il comma 1 dell'art. 42 della L.R. 14 dicembre 1990, n. 31. Abrogato dall'art. 47, comma 2, lett. p), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[5] Il presente punto, che modificava, all'art. 43 della L.R. 14 dicembre 1990, n. 31, il comma 3, il comma 9 e sopprimeva il comma 10 è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera f) della L.R. 12 aprile 1999, n. 12.

[6] Aggiungeva un comma all'art. 47 della L.R. 14 dicembre 1990, n. 31. Abrogato dall'art. 47, comma 2, lett. p), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] La presente legge è stata interamente abrogata dall'art. 47, comma 2, lett. p), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dei punti 1) e 4) del comma 1 dell'art. 1.