Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione |
Data: | 13/09/1989 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al personale regionale che debba essere collocato a riposo d'ufficio e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di [...] |
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2 della Costituzione e dell'art. 38, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...] |
§ 1.10.43 - Legge Regionale 13 settembre 1989, n. 16. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 86 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, modificata con legge 31 agosto 1974, n. 12 recante "Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico del personale regionale".
(B.U. n. 18 del 30 settembre 1989).
1. Al personale regionale che debba essere collocato a riposo d'ufficio e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, anche mediante riscatto o ricongiunzione effettuata ai sensi della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2 della Costituzione e dell'art. 38, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della