§ 1.10.31 - Legge Regionale 15 maggio 1984, n. 14.
Determinazione e liquidazione di un secondo acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:15/05/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Al personale regionale, a quello proveniente dallo Stato in esecuzione del D.P.R. n. 616 del 1977, a quello proveniente dagli Enti disciolti che abbia acquisito il diritto all'inquadramento nei [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella "A" annessa alla presente [...]
Art. 3.      Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.
Art. 4.      L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1984 in L. 400.000.000, viene posto a carico del capitolo [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.10.31 - Legge Regionale 15 maggio 1984, n. 14. [1]

Determinazione e liquidazione di un secondo acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti per i quali già si applicano le normative regionali in vigore.

(B.U. n. 9 del 16 maggio 1984).

 

Art. 1.

     Al personale regionale, a quello proveniente dallo Stato in esecuzione del D.P.R. n. 616 del 1977, a quello proveniente dagli Enti disciolti che abbia acquisito il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali nonchè a quello appartenente agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore è concesso un acconto sul beneficio contrattuale di cui all'accordo riguardante il personale delle Regioni siglato il 29 aprile 1983 tra i rappresentanti del Governo, delle Regioni e dei Sindacati.

     A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella "A" annessa alla presente legge, in aggiunta a quelli già concessi con la legge n. 19 del 3 novembre 1983.

 

     Art. 3.

     Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.

 

     Art. 4.

     L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1984 in L. 400.000.000, viene posto a carico del capitolo di spesa n. 4000.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omette la tabella "A").

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.