Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione |
Data: | 15/05/1984 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Al personale regionale, a quello proveniente dallo Stato in esecuzione del D.P.R. n. 616 del 1977, a quello proveniente dagli Enti disciolti che abbia acquisito il diritto all'inquadramento nei [...] |
Art. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella "A" annessa alla presente [...] |
Art. 3. Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza. |
Art. 4. L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1984 in L. 400.000.000, viene posto a carico del capitolo [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 1.10.31 - Legge Regionale 15 maggio 1984, n. 14. [1]
Determinazione e liquidazione di un secondo acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti per i quali già si applicano le normative regionali in vigore.
(B.U. n. 9 del 16 maggio 1984).
Al personale regionale, a quello proveniente dallo Stato in esecuzione del
A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.
A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella "A" annessa alla presente legge, in aggiunta a quelli già concessi con la
Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.
L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1984 in L. 400.000.000, viene posto a carico del capitolo di spesa n. 4000.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
(Si omette la tabella "A").
[1] Abrogata dall'art. 7 della