§ 1.10.26 - Legge Regionale 9 marzo 1982, n. 10.
Indennità di fine servizio ai dipendenti degli Enti disciolti transitati nel ruolo organico del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:09/03/1982
Numero:10


Sommario
Art. 1.      A favore del personale transitato anche a domanda, alla Regione Molise, cessato dal servizio anteriormente alla maturazione della prima retribuzione annuale, l'indennità di buonuscita liquidata
Art. 2.      Al personale cessato dal servizio senza avere compiuto un anno di anzianità contributiva presso la Regione, il trattamento pensionistico definitivo è liquidato, con decorrenza dalla data di [...]
Art. 3.      Per gli effetti dell'art. 33 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, gli oneri derivanti dalla presente legge, da porsi a carico della competenza dell'esercizio 1982, [...]
Art. 4.      La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 1.10.26 - Legge Regionale 9 marzo 1982, n. 10. [1]

Indennità di fine servizio ai dipendenti degli Enti disciolti transitati nel ruolo organico del personale regionale.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1982).

 

Art. 1.

     A favore del personale transitato anche a domanda, alla Regione Molise, cessato dal servizio anteriormente alla maturazione della prima retribuzione annuale, l'indennità di buonuscita liquidata

dall'Amministrazione di provenienza è integrata a carico della Regione, sulla base della normativa vigente per gli iscritti all'INADEL, mediante la corresponsione agli interessati di una somma pari ad 1/12, per ogni mese di servizio e della differenza tra detta indennità e quella liquidata dagli Enti di provenienza, se inferiore.

     Ai fini predetti le frazioni superiori a giorni quindici si considerano mese intero.

 

     Art. 2.

     Al personale cessato dal servizio senza avere compiuto un anno di anzianità contributiva presso la Regione, il trattamento pensionistico definitivo è liquidato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge in sostituzione di quello provvisorio in godimento, secondo le norme previste dall'ordinamento delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato "A" della legge 26 luglio 1963, n. 965:

     a) prendendo, però, a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione del servizio quella onnicomprensiva corrispondente al livello retributivo attribuito o da attribuire al dipendente ai sensi delle leggi nn. 11 e 12 del 31 agosto 1974, per effetto dell'inquadramento nel ruolo regionale;

     b) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione da parte delle citate Casse pensioni.

     Ai trattamenti pensionistici, concessi ai sensi del presente articolo si applicano, con la medesima decorrenza e con la stessa disciplina, le variazioni disposte dalle Casse pensioni predette per la liquidazione e la perequazione delle pensioni a carico.

 

     Art. 3.

     Per gli effetti dell'art. 33 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, gli oneri derivanti dalla presente legge, da porsi a carico della competenza dell'esercizio 1982, troveranno copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del bilancio regionale per l'anno 1982.

 

     Art. 4.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.