Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione |
Data: | 28/12/1973 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1973, o dalla data di inizio del servizio se successivo, e fino alla data di effettivo inquadramento nel ruolo organico in via di istituzione con apposita legge [...] |
Art. 2. All'onere di 450.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973 si fa fronte coi fondi stanziati sui capitoli 4 e 9 del bilancio. |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...] |
§ 1.10.3 - Legge Regionale 28 dicembre 1973, n. 32. [1]
Diritto di immissione nel ruolo regionale del personale e corresponsione di un acconto mensile.
(B.U. n. 2 del 10 gennaio 1974).
Con decorrenza dal 1° gennaio 1973, o dalla data di inizio del servizio se successivo, e fino alla data di effettivo inquadramento nel ruolo organico in via di istituzione con apposita legge regionale, al personale trasferito, comandato o messo a disposizione in servizio presso la Regione è, a richiesta, attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile sui futuri miglioramenti economici derivanti dall'inquadramento medesimo.
La misura pro-capite dell'acconto è così stabilita:
- Carriera direttiva L. 100.000
- Carriera di concetto » 90.000
- Carriera esecutiva » 80.000
- Carriera ausiliaria » 70.000
L'acconto non spetta al personale che, per qualsiasi motivo, sia cessato o cessi dal servizio prima dell'inquadramento nel ruolo regionale.
L'Amministrazione procederà al recupero delle somme corrisposte per il presente titolo ai dipendenti che non verranno inquadrati nel ruolo regionale.
L'acconto è soggetto a riduzione o sospensione nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.
All'onere di 450.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973 si fa fronte coi fondi stanziati sui capitoli 4 e 9 del bilancio.
Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della