§ 1.10.3 - Legge Regionale 28 dicembre 1973, n. 32.
Diritto di immissione nel ruolo regionale del personale e corresponsione di un acconto mensile.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:28/12/1973
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1973, o dalla data di inizio del servizio se successivo, e fino alla data di effettivo inquadramento nel ruolo organico in via di istituzione con apposita legge [...]
Art. 2.      All'onere di 450.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973 si fa fronte coi fondi stanziati sui capitoli 4 e 9 del bilancio.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.10.3 - Legge Regionale 28 dicembre 1973, n. 32. [1]

Diritto di immissione nel ruolo regionale del personale e corresponsione di un acconto mensile.

(B.U. n. 2 del 10 gennaio 1974).

 

Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1973, o dalla data di inizio del servizio se successivo, e fino alla data di effettivo inquadramento nel ruolo organico in via di istituzione con apposita legge regionale, al personale trasferito, comandato o messo a disposizione in servizio presso la Regione è, a richiesta, attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile sui futuri miglioramenti economici derivanti dall'inquadramento medesimo.

     La misura pro-capite dell'acconto è così stabilita:

     - Carriera direttiva      L. 100.000

     - Carriera di concetto    »   90.000

     - Carriera esecutiva      »   80.000

     - Carriera ausiliaria     »   70.000

     L'acconto non spetta al personale che, per qualsiasi motivo, sia cessato o cessi dal servizio prima dell'inquadramento nel ruolo regionale.

     L'Amministrazione procederà al recupero delle somme corrisposte per il presente titolo ai dipendenti che non verranno inquadrati nel ruolo regionale.

     L'acconto è soggetto a riduzione o sospensione nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

 

     Art. 2.

     All'onere di 450.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973 si fa fronte coi fondi stanziati sui capitoli 4 e 9 del bilancio.

     Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.