Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.9 deleghe agli enti locali |
Data: | 04/08/1998 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Ambito del conferimento. |
Art. 3. Criteri di riparto delle funzioni. |
Art. 4. Individuazione delle funzioni amministrative. |
§ 1.9.4 - Legge Regionale 4 agosto 1998, n. 15.
Ripartizione tra la Regione Molise e gli Enti Locali delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, pesca, caccia, sviluppo rurale e alimentazione, conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143. [1]
(B.U. n. 16 del 14 agosto 1998).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5 della
2. La ripartizione delle funzioni tra Regione ed Enti Locali è definita nel rispetto del principio di sussidiarietà e degli altri principi di cui all'art. 4, comma 3, della
Art. 2. Ambito del conferimento.
1. Le funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del
a) elaborazione ed attuazione nell'ambito regionale delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, foreste, agro - industria e sviluppo rurale;
b) misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria;
c) interventi sulle strutture di trasformazione ed interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
d) adempimenti riguardanti il credito agrario;
e) ricerca e sperimentazione agraria, forestale ed agroindustriale di interesse regionale;
f) associazionismo agricolo ed attuazione degli accordi interprofessionali;
g) orientamento dei consumi;
h) ecologia agraria, difesa delle piante coltivate dalle avversità atmosferiche e difesa dall'inquinamento derivante
dall'attività agricola;
i) deroghe relative al prelievo venatorio;
j) pesca marittima, acquacoltura, maricoltura e produzione ittica;
K) agriturismo e turismo rurale;
l) commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
m) protezione della fauna ittica e della flora acquatica di interesse regionale;
n) rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
o) riconoscimento delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protetta, sulla base degli standards definiti dal servizio nazionale di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) della
p) riconoscimento di "assimilato al produttore vitivinicolo", "elaboratore di vino alcolizzato", "distillatore" e "assimilato al distillatore";
q) riconoscimento delle Associazioni dei produttori ortofrutticoli;
r) applicazione della tabella comunitaria della classificazione delle carcasse bovine, ovine e suine;
s) utilizzo dello stanziamento residuo per agevolazioni creditizie al consolidamento agevolato delle passività onerose di cooperative e consorzi operanti in zone colpite da avversità atmosferiche;
t) funzioni relative al servizio antincendio;
u) ogni opera idraulica agraria di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo, infrastrutturale.
Art. 3. Criteri di riparto delle funzioni.
1. Nelle materie di cui all'art. 2 la Regione esercita le seguenti funzioni inerenti:
a) al concorso, alla elaborazione ed all'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;
b) alla programmazione regionale;
c) al coordinamento delle attività degli Enti Locali;
d) alla tutela degli interessi unitari di carattere regionale;
e) alla vigilanza, monitoraggio e controllo;
f) alla esecuzione dei programmi di intervento regionale definiti ai sensi del programma regionale di sviluppo;
g) al riconoscimento delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine geografiche protette;
h) al riconoscimento delle associazioni agricole, al riconoscimento delle associazioni produttrici ed all'attuazione degli accordi interprofessionali.
2. Tutte le funzioni non inerenti alla competenza regionale di cui al comma 1 sono attribuite agli enti indicati nell'articolo 1, comma 2, del
Art. 4. Individuazione delle funzioni amministrative.
1. L'individuazione delle specifiche funzioni amministrative attribuite agli Enti locali è effettuata con una o più leggi su proposta della Giunta regionale, sentiti gli Enti interessati.
2. Le leggi di cui al comma 1 disciplinano le modalità del trasferimento ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni.
3. Tale decorrenza non può comunque essere antecedente all'attuazione delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sul trasferimento alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative di cui all'art. 4 del
4. Per la definizione delle proposte al Consiglio, la Giunta regionale si avvale di una Commissione Tecnica composta da rappresentanti della Regione, degli Enti Locali e da rappresentanti delle organizzazioni agricole operanti nella regione, istituita e regolamentata con deliberazione della stessa Giunta.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Il Commissario del Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: