Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.9 deleghe agli enti locali |
Data: | 16/12/1978 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. L'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 96, comma secondo, lett. B) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalla presente legge. |
Art. 2. Le Province di Campobasso e di Isernia sono sub-delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al secondo comma del precedente articolo sul territorio di rispettiva competenza. |
Art. 3. Le direttive impartite dal Governo, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni delegate, sono trasmesse dalla Regione agli Enti delegatari. |
Art. 4. Con separati successivi provvedimenti, da adottarsi in relazione al disposto degli artt. 112, 122 e 131 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in corso di attuazione, sarà provveduto d'intesa con le [...] |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.9.2 - Legge Regionale 16 dicembre 1978, n. 30. [1]
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori di merci.
(B.U. n. 24 del 30 dicembre 1978).
L'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 96, comma secondo, lett. B) del
Le predette funzioni concernono le attività istruttorie relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, secondo la disciplina prevista dalla
Le Province di Campobasso e di Isernia sono sub-delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al secondo comma del precedente articolo sul territorio di rispettiva competenza.
I Comitati Provinciali preposti a norma della
Le direttive impartite dal Governo, ai sensi dell'art. 4 del
Le Province rimettono annualmente alla Giunta Regionale una relazione sull'attività espletata in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative loro delegate.
Qualora le Province non adempiono all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta Regionale, dopo aver sentito le Province stesse e previa fissazione di un congruo termine, si sostituisce ad esse nel compimento degli atti.
Con separati successivi provvedimenti, da adottarsi in relazione al disposto degli artt. 112, 122 e 131 del
1) alla determinazione ed erogazione delle quote di finanziamento alle Province a fronte degli oneri gravanti su di esse per lo svolgimento delle mansioni di cui alla presente legge;
2) alla messa a disposizione delle Province stesse del contingente di personale strettamente indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della