Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale |
Data: | 06/12/2005 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.8.23 – L.R. 6 dicembre 2005, n. 45.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, ad oggetto: 'Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)'.
(B.U. 16 dicembre 2005, n. 39).
1. L'articolo 11 della
"Art. 11. Compensi.
1. Ai componenti del Comitato è corrisposta un'indennità di funzione mensile pari al 25 per cento di quella determinata, ai sensi dell'articolo 82, commi 8, 9 e 10, del
2. Al Presidente ed al Vicepresidente l'indennità di funzione di cui al comma 1 è corrisposta, per la durata dell'incarico, in una misura aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento.
3. Le indennità mensili del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti sono ridotte del 25 per cento per ogni assenza non giustificata da gravi motivi personali o da impegni istituzionali.
4. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti spetta il trattamento di missione dei dirigenti regionali per le giornate di riunione del Comitato e per le trasferte effettuate nell'esercizio delle loro funzioni".
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.