§ 1.8.15 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 41.
Commissione per l'autoriforma del Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:07/09/2000
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Costituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise).
Art. 2.  (Composizione Presidente e Ufficio di Presidenza).
Art. 3.  (Principi).
Art. 4.  (Metodi di elaborazione).
Art. 5.  (Compiti e organizzazione dei lavori).
Art. 6.  (Struttura organizzativa).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.8.15 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 41. [1]

Commissione per l'autoriforma del Molise.

(B.U. n. 18 del 16 settembre 2000).

 

Art. 1. (Costituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise).

     1. E' costituita presso il Consiglio regionale una Commissione speciale, ai sensi dello Statuto regionale, denominata: "Commissione per l'Autoriforma del Molise".

     2. La Commissione ha il compito di formulare al Consiglio regionale proposte normative in materia di revisione organica dello Statuto regionale e di legge elettorale regionale, in sintonia con la legge costituzionale n. 1 del 1999, nonché di revisione del Regolamento interno del Consiglio. La Commissione, nel suo periodo di attività, si pronuncia altresì in sede consultiva sui provvedimenti legislativi di rilevante contenuto istituzionale, riguardanti il riordino della Regione e delle Autonomie locali.

     3. Restano ferme le prerogative della Conferenza regionale delle Autonomie locali, di cui alla legge regionale n. 34 del 1999.

     4. La Commissione dura in carica un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Composizione Presidente e Ufficio di Presidenza).

     1. La Commissione, in fase costitutiva, è formata dai Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale. In ogni caso, è composta da 14 consiglieri regionali, di cui pariteticamente 7 designati dai gruppi della maggioranza e 7 designati dai gruppi della opposizione.

     1. Per il primo semestre:

     - il Presidente della Commissione viene nominato su proposta dei gruppi della opposizione;

     - il Vice Presidente e il Segretario vengono nominati su proposta dei gruppi della maggioranza. Per il secondo semestre, viceversa.

     2. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario formano l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

 

     Art. 3. (Principi).

     1. Nella formulazione delle sue proposte normative di riforma, la Commissione osserverà i seguenti principi:

     a) unità dello Stato nazionale in armonia con l'adesione dell'Italia all'Unione Europea;

     b) federalismo solidale;

     c) valorizzazione dell'identità della Regione Molise, sotto il profilo istituzionale, socio-storico-culturale, comunitario, democratico, solidaristico, produttivo e del lavoro;

     d) sussidiarietà;

     e) rafforzamento dell'autonomia regionale, escludendo ogni forma di separatismo;

     f) pieno riconoscimento, garanzia e partecipazione delle comunità locali, decentramento effettivo delle funzioni e delle risorse, anche in coerente attuazione della Legge Regionale n. 34 del 1999;

     g) partecipazione delle formazioni sociali e delle autonomie funzionali alla vita della Regione e del sistema delle Autonomie territoriali.

 

     Art. 4. (Metodi di elaborazione).

     1. La Commissione perseguirà i seguenti metodi di elaborazione:

     a) formulazione di ipotesi normative che, senza pregiudiziali di parte, privilegino gli interessi generali della comunità molisana e siano aperte al confronto riformatore in atto nella società nazionale ed europea;

     b) ricerca del più ampio consenso sulle proposte conclusive al Consiglio regionale, al quale potranno essere sottoposte, anche durante i lavori della Commissione, questioni di particolare rilievo o di difficile condivisione;

     c) confronto sistematico e costruttivo con il Presidente e la Giunta della Regione;

     d) libero e attivo coinvolgimento, a scala regionale, delle autonomie locali e delle formazioni sociali, culturali, politiche, lavorative, imprenditoriali, professionali, del volontariato, della scuola, delle religioni, delle comunicazioni;

     e) dialogo e apertura con le istituzioni nazionali e comunitarie.

 

     Art. 5. (Compiti e organizzazione dei lavori).

     1. La Commissione si atterrà ai seguenti criteri di massima per l'esercizio dei suoi compiti e per l'organizzazione dei suoi lavori:

     a) articolazione dei contenuti per sezioni tematiche;

     b) redazione di relazioni e rapporti anche intermedi;

     c) acquisizione di collaborazioni prestate, anche volontariamente, da organi, enti, uffici e soggetti della comunità regionale;

     d) autonomia gestionale, funzionale e finanziaria nei limiti delle risorse assegnate previste nei successivi articoli;

     e) audizioni e confronti seminariali con i soggetti esterni da svolgersi anche sul territorio;

     f) approfondimenti ed elaborazioni di carattere istruttorio mediante affidamenti a tempo determinato ad esperti esterni di studi e ricerche finalizzati;

     g) coinvolgimento degli organi di informazione per la divulgazione di atti, documenti e dibattiti.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme dello Statuto e del regolamento consiliare vigenti.

 

     Art. 6. (Struttura organizzativa).

     E' messo a disposizione della Commissione Speciale da parte dell'Ufficio di Presidenza il personale occorrente per il suo funzionamento nonché il personale di segreteria per il Presidente della Commissione nel numero massimo di due unità nel rispetto delle modalità dell'art. 8 della Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 15.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per il corrente anno in Lire 200.000.000 gravano sul capitolo n. 600 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2000 viene apportata la seguente variazione:

     - Capitolo n. 100

     COMPETENZA -200.000.000 CASSA -200.000.000

     - Capitolo n. 600

     COMPETENZA +200.000.000 CASSA +200.000.000

     3. Per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.