Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale |
Data: | 10/12/1993 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. Il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1993 è da intendersi meramente ordinatorio |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 1.8.10 - Legge Regionale 10 dicembre 1993, n. 24. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 ad oggetto "Disciplina per le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale - Comitato dei garanti".
(B.U. n. 28 del 16 dicembre 1993).
1. [3]
2. [4]
1. Il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'art. 12 della
2. [6]
3. [7]
4. [8]
5. [9]
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della
[2] Modifica il 2° comma dell'art. 6 della
[3] Modifica il 1° comma dell'art. 8 della
[4] Modifica il 6° comma dell'art. 8 della
[5] Il termine citato è stato abrogato e sostituito dal successivo comma 2.
[6] Sostituisce il 1° comma dell'art. 12 della
[7] Modifica il secondo comma dell'art. 12 della
[8] Sostituisce il terzo comma dell'art. 12 della
[9] Aggiunge un periodo alla fine del quarto comma dell'art. 12 della