§ 1.8.10 - Legge Regionale 10 dicembre 1993, n. 24.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 ad oggetto "Disciplina per le nomine e le designazioni a pubblici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:10/12/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1.
Art. 3.      1. Il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1993 è da intendersi meramente ordinatorio
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.8.10 - Legge Regionale 10 dicembre 1993, n. 24. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 ad oggetto "Disciplina per le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale - Comitato dei garanti".

(B.U. n. 28 del 16 dicembre 1993).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     1. [3]

     2. [4]

 

     Art. 3.

     1. Il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1993 è da intendersi meramente ordinatorio [5].

     2. [6]

     3. [7]

     4. [8]

     5. [9]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Modifica il 2° comma dell'art. 6 della L.R. 22 aprile 1993, n. 11.

[3] Modifica il 1° comma dell'art. 8 della L.R. 22 aprile 1993, n. 11.

[4] Modifica il 6° comma dell'art. 8 della L.R. 22 aprile 1993, n. 11.

[5] Il termine citato è stato abrogato e sostituito dal successivo comma 2.

[6] Sostituisce il 1° comma dell'art. 12 della L.R. 22 aprile 1993, n. 11.

[7] Modifica il secondo comma dell'art. 12 della L.R. 22 aprile 1993, n. 11.

[8] Sostituisce il terzo comma dell'art. 12 della L.R. 22 aprile 1993, n. 11.

[9] Aggiunge un periodo alla fine del quarto comma dell'art. 12 della L.R. 22 aprile 1993, n. 11.