§ 1.7.4 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 32.
Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:02/10/2006
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Elezione.
Art. 4.  Organizzazione dell'Ufficio.
Art. 5.  Indennità.
Art. 6.  Dotazione finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 1.7.4 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 32. [1]

Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori.

(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).

 

Art. 1. Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori.

     1. La Regione, al fine di concorrere all'adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione delle disposizioni della legge 27 maggio 1991, n. 176, istituisce l'Ufficio del tutore pubblico dei minori, di seguito denominato: "tutore dei minori".

 

     Art. 2. Funzioni.

     1. Spetta al tutore dei minori:

     a) vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione ed attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;

     b) vigilare sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono immediati interventi d'ordine assistenziale o giudiziario;

     c) vigilare sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

     d) reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché dare consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

     e) promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

     f) promuovere, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

     g) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;

     h) collaborare con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed all'elaborazione dei dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, diffondendo la conoscenza dei relativi diritti;

     i) vigilare sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnalare all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali violazioni;

     l) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;

     m) promuovere programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia, nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale.

     2. Il tutore dei minori:

     a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;

     b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio, una dettagliata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 3. Elezione.

     1. Il tutore dei minori è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale. È eletto il candidato che ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, è eletto il candidato che dalla quarta votazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio.

     2. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della Regione e non deve versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

     a) laurea in giurisprudenza o equipollente, oppure laurea in lettere, filosofia, psicologia, sociologia o equipollenti;

     b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia ed esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, alla prevenzione del disagio ed all'intervento sulla devianza minorile.

     3. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Il suo mandato scade comunque con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto.

     4. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 2, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

     5. L'incarico di tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale, con la medesima maggioranza raggiunta per l'elezione, per accertata inefficienza, se il tutore commette atti contrari alla legge ovvero se omette reiteratamente atti del suo ufficio.

 

     Art. 4. Organizzazione dell'Ufficio.

     1. L'Ufficio del tutore dei minori ha sede presso il Consiglio regionale.

     2. Per l'esercizio delle funzioni, il tutore dei minori si avvale di una struttura, posta alle sue dipendenze funzionali, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

     3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo del personale regionale. Qualora l'assegnazione riguardi personale in servizio presso il Consiglio regionale, il relativo provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

     4. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi a disposizione dell'Amministrazione regionale.

     5. Per lo svolgimento di specifiche attività contemplate dalla presente legge il tutore dei minori può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati e può coordinare la propria attività con il difensore civico nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 5. Indennità.

     1. Al tutore dei minori spetta un'indennità pari al venti per cento di quella stabilita, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise, nonché il trattamento di missione previsto per i funzionari regionali durante le trasferte effettuate nell'esercizio delle sue funzioni [2].

 

     Art. 6. Dotazione finanziaria.

     1. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria quantificata e assegnata annualmente all'Ufficio col metodo della rendicontazione, nel bilancio del Consiglio regionale [3].

     2. Entro il 15 settembre di ogni anno il tutore dei minori sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno il tutore dei minori presenta, per l'approvazione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della dotazione finanziaria [4].

     3-bis. Successivamente all'approvazione del programma delle attività di cui al comma 2, all'Ufficio del Tutore dei minori può essere concesso un anticipo non superiore al 10 per cento dell'importo della spesa prevista e approvata. Gli accreditamenti successivi sono effettuati a reintegrazione delle spese approvate ed effettivamente sostenute dall'Ufficio [5].

     4. Per l'attuazione del programma di attività e per l'utilizzo della dotazione finanziaria, il tutore dei minori ha autonomia gestionale ed operativa, nei limiti del programma delle attività e delle rendicontazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza [6].

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.