§ 1.5.5 – R.R. 13 agosto 2001, n. 2.
Fissazione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nelle materie di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 competenze degli organismi regionali
Data:13/08/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nelle materie di competenza regionale, è fissato in un anno, a decorrere [...]
Art. 2.      Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise


§ 1.5.5 – R.R. 13 agosto 2001, n. 2. [1]

Fissazione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nelle materie di competenza regionale.

(B.U. n. 18 del 1 settembre 2001).

 

Art. 1.

     Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nelle materie di competenza regionale, è fissato in un anno, a decorrere dal giorno della trasmissione del rapporto ai sensi dell'art. 17 della medesima legge.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Regolamento abrogatodall’art. 1 del R.R. 29 luglio 2005, n. 4.