§ 1.4.10 - L.R. 10 gennaio 2005, n. 4.
Disposizioni per il funzionamento dei gruppi consiliari - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, come moderata dalle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:10/01/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 17, e nuovamente sostituito dall'articolo 1 della legge [...]
Art. 2.      1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è abrogato.
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.4.10 - L.R. 10 gennaio 2005, n. 4.

Disposizioni per il funzionamento dei gruppi consiliari - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, come moderata dalle leggi regionali 2 agosto 2002, n. 17, e 24 dicembre 2002, n. 43.

(B.U. 15 gennaio 2005, n. 1).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 17, e nuovamente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) del comma 1, l'espressione "Euro 1.125, 00 (millecentoventicinque/00)" è sostituita dall'espressione "Euro 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00)"

     b) alla lettera b) del comma 1, l'espressione "Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00)" è sostituita dall'espressione "Euro 800,00 (ottocento/00)" e l'espressione 'Euro 375,00 (trecentosettantacinque/ 00)"è sostituita dall'espressione 'Euro 600,00 (seicento/00)''

     c) la lettera c) del comma 1 è soppressa;

     d) al comma 2, dopo le parole "di cui alle lettere"; l'espressione "a), b) e c)" è sostituita dall'espressione "a) e b)".

 

     Art. 2.

     1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:

"1. I contributi di cui all'articolo 3 sono erogati in rate quadrimestrali anticipate e sono spendibili senza vincoli di destinazione. Entro il successivo 31 gennaio di ogni anno, le somme non impegnate devono essere riversate alla Tesoreria regionale".

 

     Art. 3.

     1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è abrogato.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.